Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 11
1. All'articolo 159 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 (Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale)(9) sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: 'Fattorie didattiche, fattorie sociali e norma transitoria';
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
'3 bis. Per la durata dello stato di emergenza da COVID-19, le fattorie didattiche di cui al comma 1 possono, compatibilmente con l'osservanza delle disposizioni statali e regionali volte a contrastare la diffusione del virus, mettere a disposizione degli istituti scolastici di ogni ordine e grado i locali indicati nel certificato di connessione impiegati per la specifica attività in azienda al fine di supportare lo svolgimento dell'attività didattica in presenza degli stessi istituti scolastici. Tale facoltàè esercitata previ accordi con l'Ufficio scolastico regionale e comunque nel rispetto dei limiti strutturali, della normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro e delle disposizioni igienico-sanitarie.' .
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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