Legge Regionale 25 maggio 2021 , n. 8

Prima legge di revisione normativa ordinamentale 2021

(BURL n. 21 suppl del 28 Maggio 2021 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2021-05-25;8

Art. 3
(Modifiche agli articoli 2, 4, 5 e 6 della l.r. 8/2013)
1. Alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 (Norme per la prevenzione e il trattamento del gioco d'azzardo patologico)(3) sono apportate le seguenti modifiche:
a) alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 le parole 'e le aziende sanitarie locali (ASL)' sono sostituite dalle seguenti: 'le Agenzie di tutela della salute (ATS) e le Aziende socio sanitarie territoriali (ASST) secondo le rispettive competenze';
b) alla lettera g) del comma 1 dell'articolo 4 la parola 'ASL' è sostituita dalle seguenti: 'ATS e ASST secondo le rispettive competenze';
c) al numero 1 della lettera h) del comma 1 dell'articolo 4 la parola 'ASL' è sostituita dalle seguenti: 'ATS e ASST secondo le rispettive competenze';
d) alla lettera k) del comma 1 dell'articolo 4 la parola 'ASL' è sostituita dalle seguenti: 'ATS e ASST secondo le rispettive competenze';
e) al comma 3 dell'articolo 4 la parola 'ASL' è sostituita dalla parola 'ATS';
f) dopo il comma 10 dell'articolo 4 è aggiunto il seguente:
'10 bis. La Regione mette a disposizione un indirizzo mail dedicato alle segnalazioni degli esercenti in merito al mancato rispetto delle disposizioni di cui alla presente legge e di cui al regolamento regionale 16 dicembre 2014, n. 5 (Regolamento per l'accesso alle aree e ai locali per il gioco d'azzardo lecito, in attuazione dell'articolo 4, comma 10, della l.r. 21 ottobre 2013, n. 8), sull'accesso ai locali e sull'utilizzo delle apparecchiature per il gioco d'azzardo lecito da parte degli utenti.';
g) al comma 3 dell'articolo 5 la parola 'ASL' è sostituita dalle seguenti: 'ATS e ASST secondo le rispettive competenze';
h) dopo la lettera b) del comma 6 bis dell'articolo 5 è aggiunta la seguente:
'b bis) la percentuale di utili spettante a ciascun soggetto e per differenza la quota percentuale rimborsata agli utenti.';
i) la rubrica dell'articolo 6 è sostituita dalla seguente: 'Competenze delle ATS e delle ASST';
j) al comma 1 dell'articolo 6 la parola 'ASL' è sostituita dalle seguenti: 'ATS e ASST secondo le rispettive competenze'.
NOTE:
3. Si rinvia alla l.r. 21 ottobre 2013, n. 8, per il testo coordinato con le presenti modifiche. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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