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Sommario| Rif. attivi | Rif. passivi | Testi previgenti | Altre informazioni
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LEGGE REGIONALE
10 maggio 1990
, N. 42
Modalità per l’erogazione di contributi a favore dei danneggiati da calamità naturali
(BURL n. 20, 1º suppl. ord. del 15 Maggio 1990 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1990-05-10;42
Art. 1.
Ambito degli interventi.
1. La Regione eroga agli aventi diritto le risorse finanziarie che le sono assegnate dallo Stato a seguito di calamità naturali secondo i criteri eventualmente fissati dalla normativa dello Stato e con le modalità di cui alla presente Legge.
2. Resta ferma la disciplina vigente in materia di interventi sul Fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di cui alla Legge 15 ottobre 1981, n. 590 e successive modificazioni ed integrazioni concernente "Nuove norme per il Fondo di solidarietà nazionale", nonché quella derivante dall’attuazione della lett. O, secondo comma, dell’art. 2 della L.R. 3 gennaio 1978, n. 1 "Provvidenze a favore dell’agricoltura".
Art. 2.
Modalità per l’erogazione dei contributi.
1. Le domande di contributo alla Regione delle persone fisiche e giuridiche per la riparazione e la ricostruzione dell’edilizia residenziale e per il ripristino delle strutture delle aziende, devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) una perizia giurata, redatta da tecnici professionisti, secondo i limiti delle rispettive competenze, contenente:
Art. 4.
Domande per gli edifici di uso pubblico e di culto.
1. Le domande di contributo per la riparazione degli edifici di uso pubblico, nonché di quelli destinati ad uso di culto e di beneficienza devono essere corredate dai documenti di cui al precedente art. 2, lett. a), b) e c) e da certificato dell’autorità competente ad attestare l’appartenenza e la natura dell’edificio da riparare.
Art. 6.
Parere di dipendenza e di attendibilità.
1. Il Sindaco, avvalendosi dell’ufficio tecnico comunale e sentita la Commissione Edilizia, esprime, nel termine di trenta giorni dal deposito della domanda, motivato parere in ordine alla dipendenza degli interventi dall’evento calamitoso ed all’assentibilità del progetto.
Art. 8.
Determinazione del contributo.
Art. 11.
Dichiarazione di urgenza.
1. La presente Legge è dichiarata urgente ai sensi dell’art. 127 della Costituzione e dell’art. 43 dello Statuto Regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia