Legge Regionale 30 aprile 2009 , n. 8

Disciplina della vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato nei locali dell'azienda

(BURL n. 18, 1° suppl. ord. del 05 Maggio 2009 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2009-04-30;8

Art. 1
(Finalità)
1. La presente legge, in conformità agli articoli 117 e 118, secondo comma, della Costituzione, disciplina la vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato, nell'ambito delle competenze della Regione e dei comuni.
Art. 2
(Vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato)
1. Le imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita diretta al pubblico possono effettuare la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato, purché tale attività sia strumentale e accessoria alla produzione e alla trasformazione.
1 bis. L’avvio dell’attività di vendita da parte delle imprese artigiane di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato di cui alla presente legge è soggetto, nelle aree da sottoporre a tutela per ragioni non altrimenti risolvibili di sostenibilità ambientale, sociale e di viabilità che rendano impossibile consentire ulteriori flussi di pubblico nella zona senza incidere in modo gravemente negativo sui meccanismi di controllo, in particolare per il contrasto al degrado urbano, e senza ledere il diritto dei residenti alla vivibilità del territorio e alla normale mobilità, alla programmazione comunale di cui all’articolo 4 bis della legge regionale 2 febbraio 2010, n. 6 (Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere).(1)
1 ter. I comuni nell’adottare la programmazione di cui al comma 1 bis sentono, per gli aspetti di competenza, le organizzazioni imprenditoriali dell’artigianato maggiormente rappresentative a livello provinciale.(2)
2. E' consentita la vendita, da parte delle imprese artigiane, degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato nei locali adiacenti a quelli di produzione, ivi compresi gli spazi esterni al locale ove si svolge l’attività artigianale, tramite l'utilizzo degli arredi dell'azienda, ma senza servizio e assistenza di somministrazione.(3)
3. Negli spazi di cui al comma 2 la vendita di bevande diverse da quelle prodotte e trasformate dall'impresa artigiana è vietata, salva dichiarazione di inizio attività produttive (DIAP), ai sensi dell'articolo 5 della legge regionale 2 febbraio 2007, n. 1 (Strumenti di competitività per le imprese e per il territorio della Lombardia).
4. L'attività di cui alla presente legge è soggetta a previa comunicazione al comune in cui si svolge ed è esercitata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie e di sicurezza alimentare.
4 bis. Nella comunicazione di cui al comma 4, in caso di avvio della attività in zone sottoposte a tutela, deve essere anche attestato il rispetto dei criteri qualitativi eventualmente previsti, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare la tutela dei consumatori e della sanità pubblica, nella programmazione di cui all’articolo 4 bis della l.r. 6/2010. Nel caso di cittadini dei paesi non europei e dell’Unione Europea, nella comunicazione di avvio dell’attività deve essere altresì attestato il possesso da parte del soggetto che esercita effettivamente l’attività, a fronte di motivi imperativi di interesse generale, in particolare tutela dei consumatori e sanità pubblica, di uno dei documenti di cui all’articolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010. Qualora il soggetto richiedente che esercita effettivamente l’attività non attesti il possesso di nessuno dei documenti di cui all’articolo 67, comma 2 bis, della l.r. 6/2010, è tenuto a frequentare e superare positivamente un corso per valutare il grado di conoscenza di base della lingua italiana presso la Camera di Commercio territorialmente competente per il comune dove intende svolgere l’attività di somministrazione non assistita, o comunque un corso istituito o riconosciuto dalla Regione Lombardia, dalle altre regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano. La Giunta regionale delibera i criteri, la durata e la modalità del corso.(4)
5. L'attività di cui alla presente legge è svolta nel rispetto della disciplina sull'inquinamento acustico contenuta nelle leggi statali e regionali e nei relativi provvedimenti attuativi.
5 bis. Nell’ambito della programmazione comunale di cui all’articolo 4 bis della l.r. 6/2010 i comuni possono prevedere limiti di distanza per le attività di vendita di cui al comma 1 solo a fronte di motivata esigenza volta ad assicurare la sicurezza stradale ed evitare addensamenti di traffico, di disturbo alla quiete pubblica o alla sicurezza pubblica, nonché per tutelare l’ordine pubblico e l’ambiente urbano e, comunque, non allo scopo di limitare la concorrenza.(5)
Art. 3
(Orari e pubblicità)
1. Gli orari di apertura e chiusura al pubblico delle imprese artigiane di produzione e trasformazione alimentare che effettuano la vendita dei propri prodotti per il consumo immediato nei locali dell'azienda sono rimessi alla libera determinazione degli imprenditori, nel rispetto della fascia oraria compresa dalle ore sei all'una del giorno successivo, salvo deroghe motivate da parte dei comuni, sentite le associazioni di categoria, al fine di soddisfare adeguatamente la domanda e di garantire, nel contempo, la qualità e la vivibilità delle aree urbane in relazione alle caratteristiche urbanistiche del territorio, alla tipologia artigianale e al periodo dell'anno.
2. Le attività artigianali che effettuano la vendita degli alimenti di propria produzione per il consumo immediato pubblicizzano gli orari di apertura e chiusura mediante appositi cartelli e hanno l'obbligo di esporre l'elenco delle materie prime utilizzate e di specificare i prodotti eventualmente congelati.
2 bis. Tutte le informazioni commerciali, compresi i prezzi degli alimenti di propria produzione, esposte agli utenti devono essere rese anche in lingua italiana. Qualora le indicazioni siano apposte in più lingue, devono avere tutte i medesimi caratteri di visibilità e leggibilità. Sono consentiti termini stranieri o derivanti da lingue straniere che sono ormai di uso corrente nella lingua italiana ed il cui significato è comunemente noto.(6)
Art. 4
(Sanzioni)
1. Chiunque violi le disposizioni dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro; in caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.
2. Chiunque ometta la comunicazione prevista all'articolo 2, comma 4, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro.
3. Chiunque non rispetti gli orari determinati ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e gli obblighi di pubblicità di cui all'articolo 3, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 150,00 euro a 1.000,00 euro; in caso di reiterazione, il comune può disporre la sospensione temporanea, per un periodo non superiore a tre mesi, dell'attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.
4. Restano salve le disposizioni del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), ove applicabili all'attività di vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato.
5. Il procedimento per l'applicazione delle sanzioni è regolato dalla legge regionale 5 dicembre 1983, n. 90 (Norme di attuazione della legge 24 novembre 1981, n. 689, concernente modifiche al sistema penale).
6. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), applica le sanzioni amministrative e introita i proventi.
Art. 5
(Clausola valutativa)
1. La Giunta regionale informa il Consiglio regionale dell'attuazione della legge; a tal fine trasmette una relazione biennale che contiene informazioni documentate in merito alle eventuali criticità emerse e alle osservazioni svolte, nel corso dell'implementazione, dai comuni e dalle associazioni delle categorie interessate e dei consumatori.
Art. 6
(Disposizione transitoria)
1. Le imprese artigiane che, alla data di entrata in vigore della presente legge, effettuano la vendita di prodotti alimentari di propria produzione per il consumo immediato sono tenute a trasmettere la comunicazione di cui all'articolo 2, comma 4, entro il 31 dicembre 2009.
NOTE:
1. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
2. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
3. Il comma è stato modificato dall'art. 14, comma 1 della l.r. 8 luglio 2014, n. 19 e successivamente modificato dall'art.8, comma 1, lett. a) della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28. Torna al richiamo nota
4. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 2 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
5. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 3 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
6. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 4 della l.r. 27 febbraio 2012, n. 3. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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