Legge Regionale Statutaria 30 agosto 2008 , n. 1

Statuto d'autonomia della Lombardia

(BURL n. 35 1° suppl. ord. del 31 Agosto 2008 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:2008-08-30;1

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Art. 1
(La Regione Lombardia)
1. La Lombardia è Regione autonoma della Repubblica italiana in armonia con la Costituzione e secondo i principi dello Statuto. Esprime e promuove in modo unitario gli interessi delle comunità che insistono sul suo territorio, nel rispetto dei principi dello stato di diritto, democratico e sociale.
2. La Lombardia è costituita dai territori delle province di Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio, Varese e dei comuni in esse compresi.
3. Capoluogo della Regione è Milano, la cui funzione di città metropolitana è disciplinata dalla legge.
4. La Regione ha festa, bandiera, stemma e gonfalone propri stabiliti con legge regionale.
Art. 2
(Elementi qualificativi della Regione)
1. La Regione riconosce la persona umana come fondamento della comunità regionale e ispira ogni azione al riconoscimento e al rispetto della sua dignità mediante la tutela e la promozione dei diritti fondamentali e inalienabili dell'uomo.
2. La Regione promuove la libertà dei singoli e delle comunità, il soddisfacimento delle aspirazioni e dei bisogni materiali e spirituali, individuali e collettivi, e opera per il superamento delle discriminazioni e delle disuguaglianze civili, economiche e sociali.
3. La Regione esprime l'autonomo governo della comunità lombarda. Garantisce la partecipazione dei singoli cittadini, delle formazioni sociali ed economiche e degli enti locali all'organizzazione politica, economica e sociale della Regione, per rendere effettivi l'esercizio dei diritti e l'adempimento dei doveri.
4. In particolare, nell'ambito delle sue competenze, la Regione:
a) attua tutte le azioni positive a favore del diritto alla vita in ogni sua fase;
b) tutela la famiglia, come riconosciuta dalla Costituzione, con adeguate politiche sociali, economiche e fiscali, avendo particolare riguardo ai figli, alla funzione educativa e alla cura delle persone anziane;
c) sostiene il lavoro, in tutte le sue forme e modalità, come espressione della persona; opera perché il diritto al lavoro si realizzi in condizioni di stabilità, sicurezza, equa retribuzione, mansioni adeguate al livello di studio, di competenza e di esperienza possedute;
d) riconosce nella Chiesa cattolica e nelle altre confessioni religiose, riconosciute dall'ordinamento, formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell'individuo e orienta la sua azione alla cooperazione con queste, per la promozione della dignità umana e il bene della comunità regionale;
e) promuove le condizioni per rendere effettiva la libertà religiosa, di pensiero, di parola, di insegnamento, di educazione, di ricerca, nonché l'accesso ai mezzi di comunicazione;
f) persegue, sulla base delle sue tradizioni cristiane e civili, il riconoscimento e la valorizzazione delle identità storiche, culturali e linguistiche presenti sul territorio;
g) promuove le iniziative necessarie a rendere effettive la collaborazione e l'integrazione tra le Regioni padano-alpine;
h) promuove, nel rispetto delle diverse culture, etnie e religioni, politiche di piena integrazione nella società lombarda degli stranieri residenti, in osservanza delle norme statali e comunitarie;
i) riconosce l'impresa, nelle sue diverse forme, come fondamento, insieme al lavoro, del sistema economico e produttivo lombardo e come strumento della promozione dello sviluppo territoriale; ne agevola l'attività in costante rapporto con le organizzazioni imprenditoriali e sindacali; promuove la responsabilità sociale delle imprese;
j) riconosce il valore e la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di lucro e adotta le misure idonee a promuoverne lo sviluppo;
k) tutela l'ambiente e preserva le risorse naturali, protegge la biodiversità e promuove il rispetto per gli animali, cura la salubrità dell'aria e dell'acqua, assicura il carattere pubblico dell'acqua, anche a garanzia delle generazioni future;
l) tutela il paesaggio e valorizza il patrimonio naturale, monumentale, storico, artistico e culturale della Lombardia;
m) garantisce la tutela del principio di libera concorrenza e promuove la difesa dei diritti del cittadino consumatore;
n) promuove le iniziative necessarie a rendere effettivo il diritto alla sicurezza dei cittadini;
o) promuove azioni per rendere effettivi i diritti delle persone in condizioni di disabilità;
p) promuove politiche volte a garantire il pluralismo e l'imparzialità dell'informazione.
5. La Regione promuove e sviluppa le condizioni per attivare ulteriori forme di autonomia legislativa, organizzativa, finanziaria e tributaria secondo quanto stabilito dalla Costituzione.
Art. 3
(Sussidiarietà)
1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie locali e funzionali e ispira la sua azione legislativa e amministrativa al principio di sussidiarietà.
2. La Regione, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, riconosce e favorisce l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, delle famiglie, delle formazioni e delle istituzioni sociali, delle associazioni e degli enti civili e religiosi, garantendo il loro apporto nella programmazione e nella realizzazione dei diversi interventi e servizi pubblici, con le modalità stabilite dalla legge regionale.
3. La Regione pone a fondamento della propria attività di governo il principio della leale collaborazione con lo Stato, con gli enti locali e con le autonomie funzionali e sociali.
Art. 4
(Autonomie territoriali)
1. La Regione, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, esercita esclusivamente le funzioni amministrative che richiedono un esercizio unitario.
2. Con legge regionale è conferita ai comuni, alle province e alla città metropolitana ogni funzione di interesse locale, salvo il conferimento di ulteriori funzioni.
3. La Regione, anche attraverso la valorizzazione delle comunità montane, incentiva e disciplina l'esercizio in forma associata delle funzioni di più enti, e in particolare dei comuni di piccole dimensioni e di quelli situati nelle zone montane o economicamente svantaggiate; riconosce la specificità dei territori montani e prevede politiche di intervento al fine di assicurarne le opportunità di sviluppo.
4. La legge regionale disciplina l'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di inattività o inadempienza degli enti locali in ordine alle funzioni loro conferite dalla Regione.
Art. 5
(Autonomie funzionali e sociali)
1. La Regione riconosce e promuove il ruolo delle autonomie funzionali come soggetti esponenziali di comunità aggregate intorno a interessi pubblici di rilevanza regionale e coordina la sua azione legislativa e amministrativa con le attività da queste svolte sul territorio.
2. La Regione riconosce e garantisce le autonomie sociali come espressione del naturale processo di aggregazione delle persone e assicura la loro partecipazione alla formazione degli indirizzi generali della politica regionale.
Art. 6
(Rapporti internazionali e comunitari)
1. La Regione, nell'ambito delle sue attribuzioni e nei limiti consentiti dalla Costituzione, sviluppa rapporti internazionali con Stati esteri, con altri soggetti di diritto internazionale pubblico ed enti territoriali interni ad altro Stato; promuove l'affermazione del principio di sussidiarietà e riconosce il principio di autodeterminazione dei popoli previsto dalla Carta delle Nazioni Unite.
2. La Regione concorre al processo di integrazione europea e si impegna a favorire, in collaborazione con le altre Regioni europee, la piena realizzazione dei principi dell'autonomia, dell'autogoverno e delle identità regionali anche nell'ambito dell'Unione europea.
3. La Regione Lombardia partecipa, nel rispetto della Costituzione e dell'ordinamento comunitario, alla formazione delle politiche dell'Unione europea.
4. La Regione sostiene, sia nell'ambito dei programmi comunitari che nelle altre forme ammesse dalla Costituzione, la cooperazione transfrontaliera e interterritoriale europea e ne favorisce lo sviluppo, nell'interesse della comunità regionale e delle sue attività politiche, economiche, sociali e culturali.
5. La Regione sostiene e valorizza le comunità dei lombardi nel mondo.
Art. 7
(Solidarietà interregionale)
1. La Regione, compatibilmente con le sue finalità primarie e nel rispetto degli interessi essenziali dei propri cittadini, concorre al superamento degli squilibri territoriali, economici, sociali e culturali esistenti nelle varie aree del Paese e all'affermazione delle loro rispettive autonomie, in osservanza dei principi di responsabilità e trasparenza.
Art. 8
(Partecipazione)
1. La Regione:
a) promuove la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, e il partenariato con le forze sociali ed economiche per la formazione delle politiche e per l'esercizio delle funzioni legislative e amministrative;
b) favorisce la più ampia diffusione tra i cittadini dei risultati delle sue attività legislative e amministrative, utilizzando adeguate risorse informative e tecnologiche.
2. Il Consiglio regionale e la Giunta, nell'ambito delle rispettive competenze, consultano le rappresentanze degli interessi sui testi normativi e sugli atti di programmazione, con particolare riguardo ai provvedimenti che comportano effetti economici.
3. La Regione promuove processi partecipativi valorizzando le iniziative autonome, quelle dei soggetti sociali organizzati e quelle delle competenze diffuse nella comunità regionale.
Art. 9
(Pubblicità e trasparenza)
1. La Regione assume i principi di pubblicità e trasparenza come metodo della propria azione legislativa e amministrativa e come strumento per consentire l'effettiva partecipazione dei cittadini alla attività della Regione e alla formazione delle politiche regionali.
2. La legge regionale promuove la semplificazione amministrativa e disciplina le forme e le condizioni della partecipazione e dell'accesso dei cittadini, singoli e associati, ai procedimenti e agli atti, anche attraverso il più ampio ricorso alle tecnologie informatiche.
Art. 10
(Ricerca e innovazione)
1. La Regione riconosce il ruolo centrale e trainante della ricerca scientifica e dell'innovazione per il conseguimento dei propri obiettivi in tutte le sfere della vita economica e sociale e opera per valorizzarne il potenziale, in collaborazione e dialogo con le università, i centri di ricerca, le comunità tecnico-scientifiche e professionali.
2. La Regione valorizza, promuove e incentiva l'innovazione tecnica, scientifica e produttiva, gli investimenti e le iniziative nel campo della ricerca di base e applicata, nonché quanto necessario al raggiungimento di risultati di eccellenza in tali ambiti, ivi compresi gli aspetti attinenti la formazione delle decisioni e la loro divulgazione.
3. La Regione predispone procedure e strumenti idonei ad adattare i suoi procedimenti all'esercizio responsabile del suo potere decisionale in materia di innovazione tecnico-scientifica.
Art. 11
(Uguaglianza fra uomini e donne. Pari opportunità)
1. La Regione riconosce, valorizza e garantisce le pari opportunità tra uomini e donne in ogni campo, adottando programmi, leggi, azioni positive e iniziative atte a garantire e promuovere la democrazia paritaria nella vita sociale, culturale, economica e politica.
2. Al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza di donne e uomini negli organi elettivi, la legge regionale promuove condizioni di parità per l'accesso alle cariche elettive, ai sensi degli articoli 51 e 117, settimo comma, della Costituzione.
3. La Regione promuove il riequilibrio tra entrambi i generi negli organi di governo della Regione e nell'accesso agli organi degli enti e aziende dipendenti e delle società a partecipazione regionale per i quali siano previste nomine e designazioni di competenza degli organi regionali.
TITOLO II
ORGANI DELLA REGIONE
Capo I
Il Consiglio regionale
Art. 12
(Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale è composto da ottanta consiglieri, fatti salvi gli effetti dell'applicazione della legge elettorale.
2. Il Consiglio regionale è eletto a suffragio universale e diretto dai cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della Lombardia.
3. Il sistema di elezione, le cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza dei consiglieri sono stabiliti con legge regionale, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio, in armonia con la Costituzione e nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato. La legge garantisce la rappresentanza in Consiglio di tutti i territori provinciali.
4. In caso di scioglimento anticipato, le elezioni sono indette entro tre mesi, secondo quanto stabilito dalla legge elettorale.
Art. 13
(Consigliere regionale)
1. Il consigliere regionale rappresenta la comunità regionale ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.
2. Il consigliere regionale non può essere chiamato a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle sue funzioni.
3. I consiglieri entrano nell'esercizio delle funzioni all'atto della proclamazione.
4. Alla convalida dell'elezione dei consiglieri provvede il Consiglio regionale sulla base di una relazione della Giunta delle elezioni, eletta nella prima seduta del Consiglio secondo le norme stabilite dal regolamento generale.
5. I consiglieri, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale, hanno diritto di esercitare l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio, di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, di ottenere direttamente dagli uffici regionali, da istituzioni, enti, aziende o agenzie regionali, dalle società e fondazioni partecipate dalla Regione, informazioni e copia di atti e documenti utili all'esercizio del loro mandato, sui quali sono tenuti al segreto nei casi previsti dalla legge.
6. Il regolamento generale disciplina l'obbligo di risposta immediata alle interrogazioni, nonché il diritto dei consiglieri ad ottenere risposte in tempi certi alle interrogazioni e alle interpellanze presentate.
7. Ai consiglieri sono corrisposte le indennità stabilite dalla legge regionale.
Art. 14
(Funzioni del Consiglio regionale)
1. Il Consiglio regionale esercita la funzione legislativa attribuita dalla Costituzione alla Regione, concorre alla determinazione dell'indirizzo politico regionale ed esplica le funzioni di controllo sull'attività della Giunta, nonché ogni altra funzione conferitagli da norme costituzionali, statutarie e da leggi dello Stato e della Regione.
2. Il Consiglio esercita altresì la funzione di controllo sull'attuazione delle leggi e di valutazione degli effetti delle politiche regionali.
3. Spetta al Consiglio in particolare:
a) approvare il regolamento generale e il regolamento contabile del Consiglio;
b) formulare proposte di legge alle Camere ed esprimere i pareri relativi alle modifiche territoriali previsti dalla Costituzione;
c) istituire nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni con legge, sentite le popolazioni interessate;
d) eleggere i delegati della Regione per l'elezione del Presidente della Repubblica;
e) deliberare la richiesta di referendum abrogativo e di quello costituzionale, ai sensi degli articoli 75 e 138 della Costituzione;
f) approvare il programma regionale di sviluppo, il bilancio di previsione annuale e pluriennale e il conto consuntivo della Regione, proposti dal Presidente della Regione;
g) deliberare in merito all'iniziativa e alla conclusione dell'intesa con lo Stato di cui all'articolo 116, terzo comma, della Costituzione;
h) deliberare, su proposta del Presidente della Regione, gli obiettivi generali di sviluppo economico-sociale e territoriale della Regione e i relativi piani settoriali e intersettoriali aventi carattere pluriennale;
i) dettare con legge le norme di carattere generale inerenti alla garanzia dei diritti civili e sociali;
j) istituire e modificare con legge i tributi e le imposte regionali, nonché ogni altra prestazione personale e patrimoniale;
k) definire i procedimenti per la consultazione continuativa, da parte del Consiglio, di associazioni, categorie e parti sociali;
l) istituire con legge enti, anche economici, dipendenti dalla Regione, aziende, autorità amministrative e agenzie regionali;
m) dettare le norme generali per la partecipazione della Regione ad associazioni, fondazioni e società, anche a carattere consortile, ovvero per la promozione della costituzione di tali enti, determinando le competenze della Giunta e del Consiglio;
n) ratificare con legge le intese della Regione con altre Regioni, nonché, nel rispetto delle leggi dello Stato, gli accordi con Stati e le intese con enti territoriali interni ad altri Stati;
o) approvare i regolamenti ai sensi del Titolo III, Capo IV;
p) deliberare le designazioni e le nomine negli organi di revisione di enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, nonché le designazioni e le nomine dei rappresentanti del Consiglio nei casi espressamente previsti dallo Statuto e dalla legge;
q) valutare la rispondenza dell'attività del Presidente della Regione e della Giunta, nonché degli enti di cui all'articolo 48, agli obiettivi della programmazione economica, sociale e territoriale, ai principi di trasparenza, imparzialità ed economicità, e ai propri atti d'indirizzo politico.
Art. 15
(Presidente del Consiglio regionale)
1. Il Presidente del Consiglio regionale è eletto a scrutinio segreto a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione é sufficiente la maggioranza assoluta.
2. Il Presidente rappresenta il Consiglio regionale; lo convoca, lo presiede e ne dirige i lavori; programma le attività del Consiglio unitamente all'Ufficio di presidenza e alla Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari; rappresenta il Consiglio in giudizio per gli atti rientranti nell'autonomia del Consiglio; mantiene i rapporti con i gruppi consiliari ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento generale.
Art. 16
(Ufficio di presidenza)
1. L'Ufficio di presidenza è composto dal Presidente del Consiglio regionale, da due Vice Presidenti e da due Segretari eletti dal Consiglio a scrutinio segreto e con voto limitato in modo che siano rappresentate le minoranze. Le modalità di elezione sono disciplinate dal regolamento generale.
2. L'Ufficio di presidenza, costituito nella prima seduta del Consiglio regionale, esercita le proprie funzioni fino alla prima seduta del nuovo Consiglio.
3. L'Ufficio di presidenza garantisce e tutela le prerogative e i diritti dei consiglieri, assicura il rispetto dei diritti delle minoranze, assegna ai gruppi consiliari i mezzi necessari per l'espletamento delle loro funzioni ed esercita le altre funzioni previste dallo Statuto e dal regolamento generale.
Art. 17
(Gruppi consiliari)
1. I consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del regolamento generale.
2. Il regolamento generale stabilisce la consistenza numerica minima dei gruppi consiliari. I consiglieri che non aderiscono ad alcun gruppo fanno parte del gruppo misto.
3. La Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari collabora con il Presidente del Consiglio regionale e l'Ufficio di presidenza per l'organizzazione delle attività e dei lavori consiliari.
Art. 18
(Commissioni consiliari)
1. Il Consiglio regionale istituisce commissioni permanenti composte in relazione alla consistenza numerica dei gruppi consiliari, secondo le modalità stabilite nel regolamento generale.
2. Le commissioni consiliari permanenti esercitano le funzioni consultiva, referente, redigente e deliberante secondo le modalità previste dal regolamento generale.
3. Possono anche essere costituite commissioni speciali.
4. Nell'ambito delle materie di rispettiva competenza, le commissioni esercitano la vigilanza e il controllo sull'attuazione delle deliberazioni consiliari e dei piani e programmi regionali, sull'amministrazione regionale, sulla gestione del bilancio e del patrimonio regionale, sull'esercizio delle funzioni conferite agli enti locali, sul funzionamento degli enti di cui all'articolo 48, riferendone al Consiglio periodicamente; a tal fine possono acquisire atti e documenti e convocare i titolari degli uffici.
5. Il regolamento generale disciplina l'obbligo degli assessori ad intervenire alle sedute delle commissioni consiliari, se richiesti.
6. Le commissioni possono procedere ad audizioni dei soggetti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 8, secondo le modalità previste dal regolamento generale.
Art. 19
(Commissioni d'inchiesta)
1. Possono essere istituite commissioni d'inchiesta su materie di interesse regionale.
2. Le commissioni d'inchiesta sono istituite dall'Ufficio di presidenza su richiesta motivata di un terzo dei componenti del Consiglio regionale.
3. La presidenza delle commissioni d'inchiesta spetta a un consigliere di minoranza eletto a maggioranza assoluta dei componenti delle commissioni.
Art. 20
(Indagini conoscitive)
1. Le commissioni svolgono indagini conoscitive dirette ad acquisire notizie e documenti di interesse per l'attività del Consiglio regionale e, a tal fine, procedono all'audizione e alla consultazione di tutti i soggetti che possono fornire elementi utili all'attività di indagine.
Art. 21
(Programmazione dei lavori)
1. L'attività del Consiglio regionale e delle commissioni è organizzata secondo il metodo della programmazione, sulla base delle norme del regolamento generale.
2. Nella programmazione dei lavori del Consiglio sono periodicamente inseriti i progetti di legge di iniziativa popolare, sottoposti obbligatoriamente al voto del Consiglio.
3. Speciali sedute o sessioni del Consiglio sono dedicate all'esame di argomenti di rilevante interesse generale.
4. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatti salvi i casi previsti dal regolamento generale.
Art. 22
(Autonomia del Consiglio regionale)
1. A garanzia delle sue funzioni il Consiglio regionale ha autonomia di bilancio, amministrativa, contabile, patrimoniale, funzionale e organizzativa.
2. Il Consiglio approva il proprio bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo secondo le procedure previste dal regolamento contabile.
3. Il personale, appartenente al ruolo organico consiliare, garantisce l'assistenza tecnica all'esercizio delle funzioni del Consiglio e dei singoli consiglieri regionali.
4. Il Consiglio regionale istituisce, con legge regionale, appositi uffici e organismi di studio e di ricerca che collaborano direttamente con i singoli consiglieri e con i gruppi consiliari al fine di garantire l'efficiente ed efficace svolgimento della loro attività, nonché di assicurare l'effettiva indipendenza e autonomia del mandato.
Art. 23
(Audizione dei rappresentanti degli enti)
1. La legge regionale stabilisce per quali nomine di cui all'articolo 28, comma 1, lettera h), il soggetto nominato è chiamato, entro trenta giorni, dalla commissione consiliare competente per illustrare il proprio curriculum e per esporre gli obiettivi e le linee d'azione relativi all'incarico ricevuto.
Capo II
Il Presidente della Regione e la Giunta regionale
Sezione I
Presidente della Regione
Art. 24
(Elezione del Presidente della Regione)
1. Il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto contestualmente all'elezione del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dalla legge elettorale.
2. Il Presidente è componente del Consiglio regionale. Dalla data di proclamazione del Presidente cessano la Giunta regionale e il Presidente in carica.
Art. 25
(Funzioni del Presidente della Regione)
1. Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica generale della Giunta e ne è responsabile.
2. Il Presidente promulga le leggi ed emana i regolamenti della Regione; indice i referendum previsti dallo Statuto; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica; esercita le altre funzioni che gli sono attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto e dalle leggi.
3. Il Presidente ha diritto di esercitare, secondo le procedure stabilite dal regolamento generale, l'iniziativa delle leggi e di ogni altro atto di competenza del Consiglio.
4. Il Presidente nomina e revoca i componenti della Giunta regionale, e tra essi il Vice Presidente, i quali sono responsabili nei confronti del Presidente. I componenti della Giunta possono essere nominati anche al di fuori del Consiglio regionale tra i cittadini in possesso dei requisiti di eleggibilità e di compatibilità alla carica di consigliere regionale.
5. Il Presidente può nominare fino a quattro sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta, pur non facendone parte. La legge regionale ne fissa le indennità.
6. All'inizio della legislatura il Presidente nomina i componenti della Giunta entro dieci giorni dalla sua proclamazione, dandone comunicazione al Consiglio regionale entro quarantotto ore.
7. Dalla data di proclamazione e fino alla nomina dei componenti della Giunta, il Presidente esercita anche le funzioni di competenza della Giunta.
8. Entro quindici giorni dalla formazione della Giunta il Presidente illustra al Consiglio regionale il programma di governo per la legislatura; i consiglieri regionali possono intervenire nelle forme previste dal regolamento generale.
9. Le funzioni del Presidente della Regione, nei casi di impedimento temporaneo e di assenza, sono esercitate dal Vice Presidente.
10. Il voto contrario del Consiglio regionale su una proposta del Presidente o della Giunta non comporta obbligo di dimissioni.
11. Il Presidente cessa dalle sue funzioni nei casi previsti dalla Costituzione.
Art. 26
(Mozione di sfiducia)
1. Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Regione mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta. La mozione deve essere messa in discussione non prima di tre giorni e non oltre venti dalla presentazione.
2. L'approvazione della mozione di sfiducia comporta le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio regionale.
Sezione II
La Giunta regionale
Art. 27
(Giunta regionale)
1. La Giunta regionale è l'organo esecutivo della Regione; è composta dal Presidente e da un numero massimo di sedici assessori.
2. La Giunta esercita le sue funzioni in forma collegiale nel rispetto del proprio regolamento interno.
3. Le indennità del Presidente e degli assessori sono stabilite con legge regionale.
Art. 28
(Funzioni della Giunta regionale)
1. La Giunta regionale:
a) provvede all'attuazione del programma di governo;
b) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio regionale;
c) esercita la potestà regolamentare nei casi e con i limiti previsti nel Titolo III;
d) esercita l'attività di alta amministrazione per gli affari di interesse regionale;
e) predispone annualmente il bilancio preventivo, il conto consuntivo e ogni altro atto di programmazione finanziaria;
f) regola l'esercizio della propria attività interna;
g) delibera i giudizi di legittimità costituzionale e i conflitti di attribuzione, dandone comunicazione al Consiglio regionale e al Consiglio delle autonomie locali; delibera in merito alle liti attive e passive, con facoltà di attribuzione alla dirigenza;
h) nomina e designa i rappresentanti della Regione in enti, aziende, agenzie e altri soggetti dipendenti dalla Regione o a partecipazione regionale, compresi quelli in organi di sorveglianza nelle società con sistema duale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera p). Le modalità con le quali sono scelti i rappresentanti della minoranza, quando ne sia prevista la presenza, sono stabilite dal regolamento generale del Consiglio. Le nomine e le designazioni sono comunicate al Consiglio regionale;
i) vigila sull'attività dei soggetti di cui all'articolo 48;
j) approva i piani e i programmi non di competenza del Consiglio;
k) amministra il demanio e il patrimonio della Regione nei limiti e nei modi stabiliti dalla legge regionale;
l) esercita le altre attribuzioni ad essa demandate dallo Statuto o dalle leggi e adotta ogni altro provvedimento per il quale la legge assegni, in via generale, la competenza alla Regione.
Art. 29
(Censura verso uno o più assessori)
1. Il Consiglio regionale esprime la censura nei confronti di uno o più assessori mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei consiglieri regionali e approvata per appello nominale a maggioranza dei componenti.
2. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla sua presentazione.
3. A seguito dell'approvazione di una mozione di censura, il Presidente della Regione riferisce al Consiglio regionale sulle decisioni di competenza.
Capo III
Proroga
Art. 30
(Proroga delle funzioni)
1. Al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 126, primo comma, della Costituzione, nel caso di scioglimento anticipato del Consiglio regionale:
a) le funzioni del Consiglio regionale sono prorogate fino alla prima seduta del nuovo Consiglio regionale, limitatamente agli adempimenti urgenti e indifferibili;
b) le funzioni del Presidente e della Giunta regionale sono prorogate fino alla proclamazione del nuovo Presidente della Regione, limitatamente all'ordinaria amministrazione e agli atti indifferibili;
c) le funzioni del Presidente della Regione, in caso di impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie, sono esercitate dal Vice Presidente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a) e b), si applicano anche nel caso di elezioni conseguenti alla scadenza naturale della legislatura.
TITOLO III
ATTIVITÀ NORMATIVA DELLA REGIONE
Capo I
Fonti e potestà normativa
Art. 31
(Legge regionale statutaria)
1. Lo Statuto è approvato, secondo le procedure di cui all'articolo 64, con legge regionale statutaria che assume numerazione autonoma rispetto a quella delle leggi regionali.
Art. 32
(Potestà legislativa e regolamentare della Regione)
1. L'esercizio della potestà legislativa spetta al Consiglio regionale e non può essere delegato.
2. I regolamenti delegati dallo Stato alla Regione sono deliberati dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 41.
3. I regolamenti regionali sono adottati ai sensi dell'articolo 42.
4. I regolamenti della Regione devono sempre fare espresso riferimento alla fonte da cui discendono.
Art. 33
(Regolamento generale del Consiglio regionale)
1. Spetta al regolamento generale la disciplina dell'organizzazione, del funzionamento e dei procedimenti del Consiglio regionale.
2. Il regolamento generale disciplina le attività del Consiglio regionale nel rispetto delle prerogative delle minoranze, avendo particolare riguardo alla programmazione dei lavori consiliari.
3. Il regolamento generale è approvato dal Consiglio regionale a maggioranza dei componenti nella votazione finale.
4. Il regolamento generale è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che sia stabilito un termine diverso.
Capo II
Procedimento legislativo ordinario
Art. 34
(Iniziativa delle leggi regionali)
1. L'iniziativa delle leggi regionali appartiene a ciascun consigliere regionale, al Presidente della Giunta regionale, al Consiglio delle autonomie locali, ad almeno cinquemila elettori, a ciascun consiglio provinciale e ai consigli comunali in numero non inferiore a cinque o con popolazione complessiva di almeno venticinquemila elettori.
2. L'iniziativa è esercitata mediante presentazione al Presidente del Consiglio regionale di testi redatti in articoli e corredati da una relazione illustrativa.
3. I consiglieri regionali, nella stesura dei testi, si avvalgono degli uffici preposti istituiti presso il Consiglio regionale.
Art. 35
(Fasi del procedimento legislativo)
1. Il procedimento legislativo ordinario consiste nell'esame istruttorio del progetto di legge da parte delle competenti commissioni consiliari, nella discussione generale in Consiglio, nel voto articolo per articolo e nella votazione finale.
2. La dichiarazione d'urgenza di un progetto di legge, deliberata dal Consiglio regionale a maggioranza dei componenti, secondo le disposizioni del regolamento generale, non comporta l'omissione di alcuna delle fasi stabilite dal comma 1.
Art. 36
(Partecipazione al procedimento legislativo)
1. La Regione promuove, nella formazione e attuazione delle leggi, la partecipazione degli enti locali e delle forze sociali ed economiche.
2. Il regolamento generale stabilisce le modalità con le quali ciascuna commissione è tenuta ad informare dei progetti di legge ad essa assegnati gli enti e le associazioni individuati dal suo ufficio di presidenza, secondo criteri fissati nello stesso regolamento generale, nonché le modalità della loro audizione.
3. Le osservazioni e le proposte pervenute sono esaminate dalla commissione. Il mancato accoglimento deve essere motivato.
Art. 37
(Promulgazione e pubblicazione)
1. La legge regionale è promulgata dal Presidente della Regione entro quindici giorni dalla sua approvazione con le formule previste da legge regionale.
2. La legge regionale è pubblicata entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo, salvo che la legge stessa stabilisca un termine diverso.
Capo III
Procedimenti legislativi speciali
Art. 38
(Legge regionale di iniziativa degli enti locali)
1. Qualora su una proposta di iniziativa di consigli comunali e provinciali che rappresentino la maggioranza degli elettori non sia stata presa alcuna decisione entro sei mesi dalla presentazione, la proposta stessa è sottoposta nella prima seduta all'esame del Consiglio regionale nel testo dei proponenti e su di essa il Consiglio delibera con precedenza su ogni altro argomento.
Art. 39
(Legge regionale comunitaria)
1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario anche attraverso apposita legge regionale, con la quale si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria. La legge dispone inoltre che all'attuazione si possa provvedere nell'ambito dei principi da essa determinati con regolamenti regionali, indicando altresì gli atti normativi comunitari da attuare per via amministrativa.
2. La legge regionale comunitaria dispone in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nuove spese o minori entrate, l'individuazione di sanzioni amministrative o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.
3. Il progetto di legge regionale comunitaria è presentato annualmente dal Presidente della Regione. Esso è approvato dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata secondo le disposizioni del regolamento generale che garantiscono la piena informazione del Consiglio regionale e il suo diretto coinvolgimento nella procedura.
4. Eguale e diretto coinvolgimento del Consiglio regionale è assicurato con riguardo alla definizione della posizione della Regione nella formazione degli atti comunitari e statali di adeguamento al diritto comunitario.
5. Qualora l'adeguamento ad atti normativi o a sentenze degli organi giurisdizionali comunitari debba avvenire entro una scadenza anteriore alla data presunta di entrata in vigore della legge comunitaria regionale, gli atti normativi regionali conseguenti all'iniziativa del Presidente della Regione sono approvati secondo le modalità stabilite dal regolamento generale.
6. Ai processi di adeguamento e di attuazione della normativa comunitaria partecipano le autonomie territoriali.
Art. 40
(Legge per il riordino normativo)
1. Il Consiglio regionale può disporre il riordino di una materia determinata, individuando gli atti normativi da coordinare e stabilendo i principi e i criteri direttivi del riordino, nonché il termine entro il quale il Presidente della Regione è tenuto a presentare una proposta di legge redatta in articoli.
2. La proposta di legge è trasmessa alla commissione competente ed è approvata dal Consiglio regionale, dopo la discussione generale, con la sola votazione finale.
Capo IV
Procedimento di approvazione dei regolamenti
Art. 41
(Regolamenti delegati)
1. L'esame e l'approvazione dei regolamenti delegati dallo Stato spettano al Consiglio regionale secondo le disposizioni del regolamento generale, che può anche deferirli alla commissione consiliare competente; resta in ogni caso l'obbligo per il Consiglio di esprimersi sui regolamenti delegati con la votazione finale.
2. Per l'iniziativa dei regolamenti delegati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34.
3. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei componenti, può attribuire alla Giunta regionale l'approvazione dei regolamenti delegati; la Giunta provvede, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente.
Art. 42
(Regolamenti regionali)
1. Sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della commissione consiliare competente da rendersi nel termine di sessanta giorni, trascorso il quale il parere si intende favorevole, i regolamenti regionali:
a) di esecuzione e di attuazione di leggi regionali;
b) di delegificazione, previa legge di autorizzazione del Consiglio regionale, che stabilisce i principi e le norme generali che regolano la materia e dispone l'abrogazione delle disposizioni di legge con effetto dalla data di entrata in vigore del regolamento;
c) attuativi ed esecutivi di atti normativi comunitari, salvo che la legge attribuisca al Consiglio la relativa competenza.
Art. 43
(Emanazione ed entrata in vigore dei regolamenti della Regione)
1. I regolamenti sono emanati dal Presidente della Regione che vi provvede entro cinque giorni dalla loro approvazione, con le formule previste dalla legge regionale.
2. I regolamenti entrano in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che il regolamento stesso stabilisca un termine maggiore.
Capo V
Qualità, controllo e valutazione
Art. 44
(Qualità e impatto della normazione)
1. I testi normativi sono improntati alla chiarezza, alla semplicità e al rispetto della qualità della normazione.
2. La legge regionale stabilisce i casi nei quali i testi normativi sono accompagnati da una relazione sull'analisi tecnico-normativa del testo e sull'impatto della regolazione proposta, da trasmettere al Comitato di cui all'articolo 45.
Art. 45
(Comitato paritetico di controllo e valutazione)
1. Il Consiglio regionale istituisce, in attuazione dell'articolo 14, comma 2, secondo le norme del regolamento generale, un Comitato nel quale i gruppi consiliari di maggioranza e minoranza sono rappresentati in modo paritetico.
2. Il Comitato propone, d'intesa con le commissioni consiliari, l'inserimento nei testi di legge di clausole valutative, nonché l'effettuazione di missioni valutative.
TITOLO IV
AMMINISTRAZIONE REGIONALE
Art. 46
(Principi generali dell'azione amministrativa)
1. L'amministrazione regionale opera sulla base del principio di legalità, in virtù dei poteri conferiti dalle leggi e dallo Statuto.
2. La Regione impronta l'attività amministrativa ai principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza, efficacia, efficienza ed economicità.
3. La Regione promuove la semplificazione organizzativa e procedimentale eliminando duplicazioni e sovrapposizioni.
4. La programmazione è il metodo dell'attività regionale e ne determina gli obiettivi annuali e pluriennali, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento statale e comunitario.
5. È assicurato il contraddittorio degli interessati alla formazione dei provvedimenti ed è prevista l'individuazione del responsabile della correttezza e della celerità del procedimento, la cui conclusione è garantita entro un termine certo. La legge regionale predispone strumenti di tutela dei cittadini per i casi di omissione o ritardo nell'adozione dei provvedimenti richiesti.
6. Nell'ordinamento dei servizi che dipendono dalla Regione è assicurata la libertà di scelta del cittadino a parità di condizioni di accesso nel caso dei servizi essenziali.
Art. 47
(Organismi di studio e di ricerca)
1. L'amministrazione regionale cura la raccolta e la elaborazione dei dati e delle informazioni utili all'esercizio delle attività di governo e amministrazione della Regione. Mette a disposizione del Consiglio regionale e dei singoli consiglieri, nei modi e nelle forme stabilite dalla legge regionale, dati e informazioni necessari all'esercizio delle funzioni loro riservate dallo Statuto.
2. Il Consiglio e la Giunta si avvalgono a tal fine anche di organismi autonomi a partecipazione regionale per le ricerche e la raccolta dei dati necessari all'esercizio delle rispettive funzioni e alla formazione degli atti di programmazione.
Art. 48
(Enti del sistema regionale)
1. Le funzioni amministrative riservate alla Regione possono essere esercitate anche tramite enti dipendenti, aziende, agenzie e altri organismi, istituiti e ordinati con legge regionale e sottoposti al controllo e alla vigilanza della Regione. Ad essi sono destinate le risorse organizzative ed economiche per le proprie attività, svolte con direzione e responsabilità autonome nell'ambito degli indirizzi assegnati.
2. I bilanci degli enti di cui al comma 1 sono sottoposti al Consiglio regionale nei termini, nelle forme e con gli effetti stabiliti dalla legge regionale di contabilità.
3. I soggetti di cui al comma 1 informano periodicamente il Consiglio regionale dell'attività svolta e dello stato di attuazione degli indirizzi stabiliti dal documento di programmazione economico-finanziaria regionale, secondo quanto stabilito dalla legge che individua le modalità con cui la Giunta trasmette al Consiglio un documento che illustra in modo aggregato i dati contabili a consuntivo degli enti del sistema regionale.
Art. 49
(Ordinamento degli uffici regionali)
1. La legge stabilisce i principi dell'ordinamento degli uffici regionali. I dipendenti della Regione sono inquadrati in due ruoli distinti, facenti capo rispettivamente al Consiglio regionale e alla Giunta regionale.
2. È applicato il principio della distinzione tra i compiti di indirizzo degli organi di direzione politica e i compiti di gestione amministrativa dei dirigenti.
3. La legge disciplina l'esercizio delle funzioni dei dirigenti, i requisiti professionali necessari, le modalità per il conferimento e la revoca degli incarichi, nonché le responsabilità per i risultati della gestione.
TITOLO V
PARTECIPAZIONE E STRUTTURE DELLA SUSSIDIARIETÀ
Art. 50
(Iniziativa legislativa popolare. Diritto di petizione)
1. La legge regionale disciplina l'iniziativa popolare per la formazione delle leggi, in conformità all'articolo 34.
2. Non è ammessa l'iniziativa popolare in materia statutaria, elettorale, finanziaria, tributaria, di bilancio, di ratifica di accordi con Stati esteri e di intese con enti territoriali interni ad altro Stato o con altre Regioni.
3. Sull'ammissibilità delle proposte decide la Commissione garante dello Statuto.
4. Le persone che risiedono in Lombardia possono rivolgere, singolarmente o in forma associata, petizioni al Consiglio regionale per richiederne l'intervento su questioni di interesse generale.
Art. 51
(Referendum abrogativo)
1. È indetto referendum popolare per deliberare l'abrogazione, totale o parziale, di una legge regionale, di un regolamento regionale o di un atto generale della Regione, quando la relativa richiesta rechi le firme autenticate di almeno trecentomila elettori del Consiglio regionale, o sia proposta da almeno quattro consigli provinciali o cinque consigli comunali che rappresentino almeno un decimo della popolazione della Regione, o centocinquanta consigli comunali quale che sia il numero di abitanti da essi rappresentati.
2. Hanno diritto di partecipare al referendum gli elettori del Consiglio regionale.
3. Non è ammesso il referendum per l'abrogazione di disposizioni riguardanti le materie di cui all'articolo 50, comma 2.
4. Non è ammesso referendum per l'abrogazione dei regolamenti in materia di legislazione esclusiva dello Stato, delegati ai sensi dell'articolo 117, sesto comma, della Costituzione.
5. Sull'ammissibilità del referendum decide la Commissione garante dello Statuto secondo le modalità previste dalla legge.
6. La proposta sottoposta a referendum è approvata se al voto partecipano almeno due quinti del corpo elettorale ed è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi.
7. In caso di esito sfavorevole non può proporsi richiesta di referendum per l'abrogazione della medesima legge, del medesimo regolamento e atto generale della Regione, prima che siano trascorsi cinque anni.
8. La legge regionale disciplina le modalità di attuazione del referendum abrogativo.
Art. 52
(Referendum consultivo)
1. Il Consiglio regionale, a maggioranza dei due terzi dei componenti, può deliberare l'indizione di referendum consultivi su questioni di interesse regionale, o su provvedimenti interessanti popolazioni determinate.
2. La legge regionale determina le modalità di attuazione del referendum consultivo.
Art. 53
(Referendum territoriale)
1. Sono sottoposte a referendum consultivo delle popolazioni interessate le proposte di legge regionale concernenti l'istituzione, nell'ambito del territorio della Regione, di nuovi comuni e i mutamenti delle circoscrizioni e delle denominazioni comunali ai sensi dell'articolo 133 della Costituzione.
Art. 54
(Consiglio delle autonomie locali)
1. Il Consiglio delle autonomie locali è costituito da un numero di componenti non superiore a quarantacinque, in rappresentanza degli enti locali e delle loro organizzazioni maggiormente rappresentative, secondo i principi della rappresentatività territoriale e della equilibrata presenza dei comuni in base alla consistenza demografica. Il Consiglio dura in carica per l'intera legislatura regionale. La composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Consiglio sono disciplinati dalla legge.
2. Il Consiglio delle autonomie locali, secondo le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, esprime parere obbligatorio:
a) sui progetti di legge che disciplinano il Consiglio delle autonomie locali;
b) sul progetto di legge di bilancio e sul progetto di legge di coordinamento della finanza locale;
c) sui progetti di legge che conferiscono in via generale agli enti locali funzioni amministrative.
3. Qualora il parere non sia espresso nei termini stabiliti, si intende favorevole.
4. In caso di parere negativo sui progetti di legge il Consiglio regionale può discostarsi a maggioranza dei componenti.
5. La legge può individuare ulteriori provvedimenti di carattere generale per i quali sia previsto un previo parere obbligatorio da parte del Consiglio delle autonomie locali.
6. Il Consiglio delle autonomie locali può, informandone il Consiglio regionale, segnalare alla Giunta eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e regolamenti dello Stato, anche al fine della proposizione del giudizio di legittimità costituzionale di cui all'articolo 127, secondo comma, della Costituzione.
7. Il Consiglio delle autonomie locali esercita l'iniziativa legislativa, nei modi stabiliti dalla legge, relativamente al conferimento delle funzioni amministrative agli enti locali.
8. Il Consiglio delle autonomie locali si riunisce in composizione integrata da un massimo di quindici rappresentanti delle autonomie funzionali e sociali, per esprimere parere sullo Statuto, sul programma regionale di sviluppo e i suoi aggiornamenti, sui piani e programmi relativi all'innovazione economica e tecnologica, all'internazionalizzazione e alla competitività. Su tali atti il Consiglio regionale e la Giunta possono discostarsi dal parere con motivazione espressa in relazione ai rilievi formulati.
9. Nel periodo intercorrente tra l'approvazione del conto consuntivo e l'approvazione del bilancio di previsione della Regione, il Consiglio delle autonomie locali si riunisce in una sessione di lavoro in composizione integrata per l'esame, l'analisi e la valutazione delle politiche regionali di cui al comma 8.
10. Il Consiglio delle autonomie locali elegge fra i suoi componenti il Presidente e l'ufficio di presidenza.
TITOLO VI
FINANZA E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA DELLA REGIONE
Art. 55
(Autonomia finanziaria della Regione e partecipazione alla perequazione nazionale)
1 La Regione ha autonomia finanziaria di entrata e di spesa. Stabilisce e applica tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario, in vista delle proprie necessità e alla luce del migliore interesse della comunità lombarda. Dispone di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al proprio territorio.
2. La Regione utilizza le risorse di cui al comma 1 al fine di finanziare le funzioni pubbliche ad essa attribuite, fatto salvo il principio del necessario e tempestivo trasferimento, da parte dello Stato, dei beni e delle risorse necessarie per l'esercizio di nuove attribuzioni.
3. La Regione concorre al fondo perequativo nazionale per la realizzazione degli obbiettivi di solidarietà interregionale nel rispetto della Costituzione e secondo i principi fondamentali della legge statale.
4. La Regione provvede inoltre a recepire e applicare i principi delle disposizioni legislative statali in favore del cittadino contribuente.
Art. 56
(Programmazione regionale)
1. La Regione, attraverso gli strumenti della programmazione economica e finanziaria, definisce gli obiettivi per gli interventi e determina i programmi, i progetti e le azioni secondo le modalità stabilite dalla legge.
2. La Regione realizza la programmazione economica e finanziaria attraverso il bilancio di previsione pluriennale e annuale, nonché attraverso gli strumenti previsti dalla legge regionale di contabilità.
3. Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo alla Regione confluiscono senza vincolo di destinazione nel bilancio regionale secondo le modalità disciplinate dalla legge.
4. La Regione può ricorrere all'indebitamento contraendo mutui, emettendo obbligazioni e facendo ricorso ad altre forme di raccolta finanziaria, solo per finanziare spese d'investimento, nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge regionale.
Art. 57
(Provvedimenti finanziari)
1. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale predisposti secondo le disposizioni della legge regionale di contabilità, in coerenza con gli elementi e gli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione finanziaria, sono approvati dal Consiglio regionale in sessioni di bilancio disciplinate dal regolamento generale.
2. Nelle sessioni di bilancio sono ugualmente deliberati dal Consiglio la legge finanziaria, il conto consuntivo, la legge di assestamento e gli altri provvedimenti stabiliti dalla legge regionale di contabilità.
3. Con la legge di approvazione del bilancio non possono essere istituiti nuovi tributi e stabilite nuove spese.
4. L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il bilancio di previsione annuale e quello pluriennale, per un periodo minimo di tre anni e massimo di cinque, sono deliberati dalla Giunta entro il trenta settembre dell'anno precedente e approvati entro il trentuno dicembre dal Consiglio regionale.
5. L'esercizio provvisorio del bilancio può essere autorizzato con legge per periodi complessivamente non superiori a quattro mesi.
Art. 58
(Controlli)
1. La legge regionale determina modalità, strumenti e procedure per il controllo, al fine di garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e di verificarne l'efficienza, l'efficacia, la trasparenza e l'economicità.
TITOLO VII
ORGANI DI GARANZIA
Art. 59
(Commissione garante dello Statuto)
1. La Commissione garante dello Statuto è organo regionale autonomo e indipendente di valutazione della conformità dell'attività regionale allo Statuto.
2. È formata da cinque componenti, di cui quattro eletti dal Consiglio regionale e uno dal Consiglio delle autonomie locali con la maggioranza dei due terzi dei rispettivi componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.
3. La legge istitutiva, approvata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale, determina i requisiti per l'accesso all'incarico, le modalità e i limiti di esercizio delle funzioni, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico, assicurando l'effettiva autonomia e indipendenza dei componenti della Commissione.
4. I commissari restano in carica per sei anni decorrenti dalla data di nomina e non sono rieleggibili.
Art. 60
(Funzioni della Commissione garante dello Statuto)
1. La Commissione garante dello Statuto:
a) presenta al Consiglio regionale una relazione sui progetti di legge in materia statutaria;
b) si pronuncia sulla compatibilità statutaria della proposta di regolamento generale del Consiglio;
c) adotta i provvedimenti ed esprime i pareri previsti dallo Statuto e dalla legge in materia di iniziativa popolare e di referendum;
d) esprime parere, con le modalità e nei termini stabiliti dalla legge, sulla conformità allo Statuto dei progetti di legge su richiesta della Giunta, di un terzo dei componenti del Consiglio regionale o della commissione consiliare competente, ovvero della maggioranza del Consiglio delle autonomie locali;
e) esprime parere, su richiesta della Giunta, in ordine alla impugnazione avanti la Corte costituzionale di atti dello Stato o di altra Regione che violino attribuzioni costituzionalmente garantite;
f) esprime parere sull'interpretazione dello Statuto, anche in relazione ad eventuali conflitti di competenza tra gli organi della Regione, su richiesta del Presidente della Regione, della Giunta o di un terzo dei componenti del Consiglio regionale;
g) esprime pareri su ulteriori materie ad essa assegnate dalla legge.
2. Il Consiglio regionale può discostarsi dal parere di cui alla lettera d) a maggioranza assoluta dei componenti.
Art. 61
(Difensore regionale)
1. Il Difensore regionale è organo indipendente della Regione.
2. Il Difensore regionale:
a) tutela i diritti e gli interessi dei cittadini singoli e associati all'interno dei procedimenti regionali, verificando e promuovendo la conoscenza, la trasparenza, la legalità, il buon andamento e l'imparzialità;
b) svolge funzioni di tutela dei detenuti, dei contribuenti, dei pensionati, dei consumatori e degli utenti;
c) esercita le altre funzioni previste dalla legge.
3. Il Difensore adempie alle sue funzioni garantendo la tutela non giurisdizionale dei diritti e degli interessi e svolgendo attività di mediazione.
4. Il Difensore è scelto tra soggetti con esperienza nei campi del diritto, dell'economia e dell'organizzazione pubblica, ed è eletto con voto segreto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei componenti nelle prime tre votazioni; dalla quarta votazione è sufficiente la maggioranza assoluta.
5. Il Difensore dura in carica sei anni e non é rieleggibile.
6. Il Difensore interviene d'ufficio o su richiesta dei soggetti che vi hanno interesse e riferisce periodicamente sulla sua attività al Consiglio e alla Giunta regionale.
7. La legge, approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale, determina i limiti e le modalità dell'esercizio delle funzioni, i requisiti per l'accesso all'incarico, le cause di ineleggibilità e incompatibilità, il trattamento economico del Difensore, assicurandone l'effettiva autonomia e indipendenza.
Art. 62
(Comitato regionale per le comunicazioni)
1. Il Comitato regionale per le comunicazioni, organo regionale indipendente di garanzia, svolge funzioni di governo, di controllo e di consulenza in materia di comunicazioni, secondo le disposizioni della legge statale e della legge regionale approvata a maggioranza dei componenti del Consiglio regionale.
Art. 63
(Consiglio per le pari opportunità)
1. È istituito presso il Consiglio regionale un organismo autonomo denominato Consiglio per le pari opportunità.
2. La composizione e le funzioni del Consiglio per le pari opportunità sono stabilite dalla legge regionale.
3. Il Consiglio per le pari opportunità effettua la valutazione dell'applicazione delle norme antidiscriminatorie e degli strumenti di programmazione e legislazione generale e settoriale per verificare l'attuazione del principio di parità e opera per la diffusione della cultura della parità in Lombardia.
TITOLO VIII
APPROVAZIONE E REVISIONE DELLO STATUTO
Art. 64
(Procedimento di approvazione dello Statuto)
1. Lo Statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge regionale statutaria, ai sensi dell'articolo 123 della Costituzione.
2. In seconda deliberazione il Consiglio regionale passa alla votazione finale, a maggioranza assoluta, del progetto di legge statutaria senza procedere alla discussione degli articoli; non sono ammessi emendamenti.
3. Lo Statuto, a seguito della seconda deliberazione del Consiglio regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ai fini della decorrenza dei termini di cui all'articolo 123, secondo e terzo comma, della Costituzione.
4. Lo Statuto è sottoposto a referendum qualora, entro tre mesi dalla pubblicazione di cui al comma 3, ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori del Consiglio regionale o un quinto dei componenti del Consiglio. Lo Statuto sottoposto a referendum è promulgato e pubblicato se approvato dalla maggioranza dei voti validamente espressi.
5. La legge regionale definisce le procedure per l'espletamento del procedimento referendario e le relative formule di promulgazione e pubblicazione.
6. Lo Statuto è pubblicato entro cinque giorni dalla promulgazione ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.
TITOLO IX
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 65
(Entrata in vigore)
1. Il presente Statuto entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione della legge regionale statutaria nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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