LEGGE REGIONALE 2 ottobre 1971 , N. 1

Norme sull'iniziativa popolare per la formazione di leggi e altri atti della regione

(BURL n. 33 del 04 Ottobre 1971 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1971-10-02;1

Art. 11. (13)
1. La deliberazione del consiglio dell’ente che approva la proposta è trasmessa dal presidente della provincia o dal sindaco della Città metropolitana di Milano o dai sindaci dei comuni interessati al Presidente del Consiglio regionale. La proposta si considera presentata nel giorno in cui perviene al Consiglio regionale.
2. Nel caso di presentazione da parte di più comuni, la proposta si considera presentata nel giorno in cui l’ultimo comune, il cui concorso completi il numero dei comuni o l’entità della popolazione richiesti dall’articolo 34 dello Statuto d’autonomia, abbia fatto pervenire la proposta al Consiglio regionale.
NOTE:
13. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. j) della l.r. 31 maggio 2021, n. 9. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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