LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975 , N. 23

Partecipazione della regione alla Finlombarda S.p.A. per lo sviluppo della Lombardia

(BURL n. 4, 7° suppl. del 27 Gennaio 1975 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1975-01-24;23

Art. 2.
1. Il presidente della giunta regionale, previa delibera di giunta a norma del successivo art. 3, è autorizzato a sottoscrivere numero 1.500 azioni della Finlombarda S.p.A. da nominali lire 1 milioni cadauna per l'importo complessivo di lire 1.500 milioni.
2. Il presidente della giunta regionale è autorizzato altresì, previa delibera di giunta, a compiere nel rispetto delle condizioni di cui alla presente legge, tutti gli atti esecutivi necessari per rendere operante la partecipazione della regione alla Finlombarda S.p.A. ed a sottoscrivere, in particolare, gli eventuali accordi fra soci relativi all'esercizio dei reciproci diritti e doveri.
3. Di tali atti ed accordi verrà data immediata comunicazione al consiglio regionale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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