LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975 , N. 23

Partecipazione della regione alla Finlombarda S.p.A. per lo sviluppo della Lombardia

(BURL n. 4, 7° suppl. del 27 Gennaio 1975 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1975-01-24;23

Art. 3.
1. La sottoscrizione delle azioni di cui all'articolo precedente, è subordinata all'avvenuto accertamento, da parte della giunta regionale, comprovato da formale delibera assunta dalla stessa, che lo statuto della Finlombarda disponga, per la durata della partecipazione regionale alla società, quanto segue:
a) che la società operi per le finalità di cui all'art. 1 in armonia con la programmazione regionale e con i principi contenuti nello statuto della regione;
b) che la società abbia per oggetto sociale l'esercizio di attività di natura finanziaria e non eserciti direttamente attività industriali o commerciali;
c) che alla società possano partecipare le provincie, i comuni e i loro consorzi, gli altri enti locali della Lombardia, gli enti ed aziende di diritto pubblico, nonché le società a prevalente partecipazione pubblica;
d) che la partecipazione azionaria della regione e degli enti ed aziende cui alla precedente lettera c) non possa essere complessivamente inferiore al 51% del capitale sociale;
e) che sia assicurata l'adeguata rappresentanza della Regione negli organi amministrativi della società, secondo le forme stabilite dallo Statuto e dalla legge regionale. (1)
f) (2)
NOTE:
1. La lettera è stata sostituita dall'art. 1, comma 18, lett. a) della l.r. 28 marzo 2000, n. 19. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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