LEGGE REGIONALE 24 gennaio 1975 , N. 23

Partecipazione della regione alla Finlombarda S.p.A. per lo sviluppo della Lombardia

(BURL n. 4, 7° suppl. del 27 Gennaio 1975 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1975-01-24;23

Art. 4.
(Trasmissione al Consiglio regionale delle relazioni periodiche sull’attività svolta)(3)
1. La Giunta regionale, entro trenta giorni dal ricevimento, trasmette al Consiglio regionale la relazione informativa sull’attività svolta da Finlombarda s.p.a, predisposta annualmente sulla base della convenzione quadro stipulata ai sensi dell’articolo 1, comma 1 quater, della legge regionale 27 dicembre 2006, n. 30 (Disposizioni legislative per l’attuazione del documento di programmazione economico- finanziaria regionale, ai sensi dell’articolo 9 ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione) – collegato 2007).
NOTE:
3. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, della l.r. 16 dicembre 2021, n. 23 Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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