LEGGE REGIONALE 31 agosto 1976 , N. 40

Provvidenze per l'esecuzione di opere pubbliche degli enti locali - Piano di attuazione per l'anno 1976 - Disposizioni finanziarie per la concessione di garanzie fidejussorie regionali

(BURL n. 35, 2º suppl. del 02 Settembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-08-31;40

Art. 18.
1. Al titolo II, sezione VI, rubrica 5 dello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio finanziario 1976, sono apportate le seguenti variazioni:
è soppresso il capitolo 265215 con la relativa dotazione di lire 700 milioni;
è istituito il capitolo 265218, categoria 10 con la denominazione "Contributi in capitale alle province, ai comuni e loro consorzi e alle comunità montane per l'esecuzione di opere pubbliche" con la dotazione di L. 30.810.899.000.
2. Nello stato di previsione della spesa regionale per l'esercizio 1977 e successivi sino al 1996 andrà iscritto al titolo II, sezione VI, rubrica 5, categoria 10, il capitolo 265219 con la denominazione "Contributi in annualità a province, comuni e loro consorzi e comunità montane per l'esecuzione di opere pubbliche" con la dotazione annuale di lire 5,7 miliardi.
3. Il consiglio regionale, nell'adozione del piano delle provvidenze per l'anno 1976 assume gli impegni di spesa per la concessione di contributi in annualità decorrenti dall'anno finanziario 1977 nei limiti di autorizzazione di spesa di cui al comma precedente.
4. Gli stanziamenti di spesa come innanzi autorizzata non impegnati nell'esercizio di competenza possono essere utilizzati entro il 31 dicembre dell'esercizio finanziario immediatamente successivo.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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