LEGGE REGIONALE 31 agosto 1976 , N. 40

Provvidenze per l'esecuzione di opere pubbliche degli enti locali - Piano di attuazione per l'anno 1976 - Disposizioni finanziarie per la concessione di garanzie fidejussorie regionali

(BURL n. 35, 2º suppl. del 02 Settembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-08-31;40

Art. 19.
1. Gli oneri eventualmente derivanti alla regione della presentazione di garanzie fidejussorie, la cui concessione è stata e sarà autorizzata dalle leggi regionali, graveranno, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, all'apposito capitolo 183103 che viene iscritto nello stato di previsione della spesa 1976 e successivi, al titolo I, sezione VIII, rubrica 3, categoria 7, con la denominazione "Oneri derivanti dalla prestazione di garanzie fidejussorie concesse dalla regione in dipendenza di autorizzazioni legislative", con la dotazione di lire 1.200 milioni.
2. La spesa annualmente iscritta come al comma precedente è di natura obbligatoria ed il relativo capitolo è compreso nell'elenco delle spese obbligatorie allegato alla legge regionale di approvazione di bilanci di competenza.
3. Nello stato di previsione dell'entrata dei bilanci regionali 1976 e successivi è iscritto "per memoria" al titolo III, categoria IV, il capitolo 241120 denominato "Recupero delle somme erogate per capitale, interessi, accessori e spese in dipendenza alle garanzie fidejussorie prestate dalla regione".
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi