LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976 , N. 44

Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia

(BURL n. 36, suppl. del 08 Settembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-09-06;44

Art. 1.
Finalità.
1. Nell'ambito delle strutture sanitarie e socio-assistenziali organizzate sul territorio, in attuazione delle vigenti leggi regionali ed in attesa del riordinamento e dell'integrazione dei servizi socio-sanitari, la regione promuove e programma la realizzazione, da parte dei comuni e dei consorzi per la vigilanza igienico-sanitaria di cui alla legge regionale 5 dicembre 1972, n. 37, del servizio previsto dalle leggi 29 luglio 1975, n. 405 e dalla presente legge.
2. Nello spirito dei principi costituzionali di tutela della salute, di protezione della maternità e dell'infanzia, di riconoscimento e di agevolazione della famiglia, di rimozione degli ostacoli di ordine sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona e nel pieno rispetto delle convinzioni etiche dei cittadini, il servizio di cui al primo comma persegue tra le proprie finalità:
- la sana e responsabile espressione della sessualità in un armonico sviluppo della persona;
- la procreazione libera e consapevole;
- la salute della donna con particolare riferimento alla maternità;
- la salute del concepito, del neonato e del bambino nella prima infanzia;
- l'armonico sviluppo delle relazioni familiari e della coppia, nonché dei rapporti fra genitori e figli.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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