LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976 , N. 44

Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia

(BURL n. 36, suppl. del 08 Settembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-09-06;44

Art. 6.
Personale.
1. Gli enti gestori del servizio pubblico di cui alla presente legge si avvalgono, per lo svolgimento dello stesso:
a) di personale dipendente dagli stessi enti gestori o con il quale stipulano contratti di consulenza;
b) di personale comandato o messo a disposizione dai comuni, dagli E.C.A., dalle province, dai consorzi tra comuni e tra comuni e province;
c) di personale degli enti di assistenza sanitaria comandato presso la regione a norma dell'art. 19 della legge 17 agosto 1974, n. 386, le destinazioni di tale personale sono stabilite dalla giunta regionale d'intesa con gli enti interessati, sentito il comitato di cui alla legge regionale 13 maggio 1975, n. 71;
d) di personale comandato o messo a disposizione dagli enti ospedalieri secondo un piano stabilito dalla giunta regionale, d'intesa con la competente commissione consiliare; il personale medico deve aver con l'ospedale preferibilmente un rapporto d'impiego a tempo pieno.
2. Apposite convenzioni tra gli enti interessati regolano le modalità di utilizzo del personale.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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