LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976 , N. 44

Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia

(BURL n. 36, suppl. del 08 Settembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-09-06;44

Art. 7.
Personale degli enti di assistenza sanitaria.
1. Al fine di favorire la massima integrazione del servizio di cui alla presente legge con i servizi resi dagli enti di assistenza sanitaria, il personale dipendente da questi, o con essi convenzionato, operante nei presidi specialistici gestiti dagli enti medesimi nell'ambito della zona sanitaria, può essere posto a disposizione degli enti gestori del servizio. Le destinazioni di personale di cui al presente comma sono stabilite dalla giunta regionale d'intesa con gli enti interessati, sentito il comitato di cui alla legge regionale 13 maggio 1975, n. 71.
2. Gli enti gestori di cui al precedente art. 3 possono, in tal caso, assumere, nell'ambito del servizio prestato a norma della presente legge, sulla base di apposite convenzioni stipulate con gli enti di assistenza sanitaria, le funzioni svolte dai presidi specialistici di detti enti, limitatamente a quelle inerenti alle figure professionali di cui al primo e secondo comma del precedente art. 5.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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