LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976 , N. 44

Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia

(BURL n. 36, suppl. del 08 Settembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-09-06;44

Art. 12.
Oneri delle prestazioni sanitarie rese da altri enti pubblici.
1. Sono a carico degli enti che erogano l'assistenza sanitaria e ospedaliera, secondo la rispettiva competenza e nei limiti e secondo le modalità in vigore, sia le prescrizioni sanitarie, compresi gli esami di laboratorio radiologici e strumentali, rilasciate dagli operatori del servizio nell'ambito delle finalità di cui alla presente legge e che vengono rese al di fuori delle strutture di questo, sia le prescrizioni di ricovero ospedaliero rilasciate dagli operatori stessi nel medesimo ambito.
2. Per coloro che non fruiscono di assistenza sanitaria a carico di altri enti pubblici, l'onere delle prestazioni di cui al primo comma, rese nell'ambito del territorio della regione dagli ospedali classificati e da presidi specialistici direttamente gestiti dagli enti di assistenza sanitaria, è a carico della regione, ai sensi della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5.
3. L'onere delle prestazioni di ricovero ospedaliero a favore di tali soggetti rese nell'ambito del territorio della regione dagli ospedali classificati e dalle strutture di ricovero e cura non classificate, dipendenti da enti e istituti convenzionati con la regione, è a carico di questa, nei modi e nelle forme di cui all'art. 20 della legge regionale 15 gennaio 1975, n. 5.
4. Al fine dell'esecuzione di esami di laboratorio, radiologici e di ogni altra ricerca strumentale, nonché al fine di assicurare, in caso di necessità, ulteriori prestazioni specialistiche, gli enti gestori del servizio si avvalgono degli ospedali pubblici, dei presidi specialistici degli enti di assistenza sanitaria, nonché dei presidi e degli operatori convenzionati con tali enti o con la regione.
5. La giunta regionale stabilisce, d'intesa con gli enti interessati, sentito il comitato di cui alla legge regionale 13 maggio 1975, n. 71 le modalità per il rilascio da parte degli operatori del servizio delle impegnative per le prestazioni di cui al presente articolo, nonché per la regolamentazione dei rapporti finanziari fra la regione e gli enti interessati.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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