LEGGE REGIONALE
6 settembre 1976
, N. 44
Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia
(BURL n. 36, suppl. del 08 Settembre 1976 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-09-06;44
Art. 13.
1. Fatti salvi le funzioni e i compiti di cui alla normativa regionale vigente, i consultori pubblici di cui all'articolo 2 della legge 29 luglio 1975, n. 405 sono comunque tenuti ad assicurare le prestazioni e la somministrazione di tutti i mezzi liberamente scelti dalla coppia e dal singolo, senza alcuna limitazione che non sia di ordine sanitario, atti a conseguire gli scopi di cui all'articolo 1 della legge citata.
2. I consultori istituiti da enti privati accreditati che non intendano assolvere interamente agli obblighi di cui al comma 1 sono tenuti a darne comunicazione agli utenti.
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia