LEGGE REGIONALE 6 settembre 1976 , N. 44

Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia

(BURL n. 36, suppl. del 08 Settembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-09-06;44

Art. 20.
Finanziamento dell'esercizio 1976.
1. Per l'anno finanziario 1976, ai fini dell'attuazione della presente legge ed ai sensi del primo comma del precedente art. 19, è autorizzata la spesa di L. 3.551 milioni al cui finanziamento si provvede: in quanto a L. 1.551 milioni con quota del fondo di cui all'art. 5 della legge 29 luglio 1975, n. 405 , assegnato alla regione per gli anni 1975 e 1976, in quanto a L. 1.500 milioni con quota del fondo spettante alla regione per l'anno 1976 sul fondo di cui alla legge 23 dicembre 1975, n. 698 , in quanto a L. 500 milioni mediante riduzione, per pari importo, della dotazione del "Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali", iscritto al capitolo 183102 del bilancio 1976.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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