LEGGE REGIONALE
6 settembre 1976
, N. 44
Istituzione del servizio per l'educazione sessuale, per la procreazione libera e consapevole, per l'assistenza alla maternità, all'infanzia e alla famiglia
(BURL n. 36, suppl. del 08 Settembre 1976 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-09-06;44
Art. 21.
Variazioni al bilancio.
1. Al bilancio regionale per l'esercizio finanziario 1976 sono apportate le seguenti variazioni:
A) Stato di previsione dell'entrata:
1) al capitolo 311123 "Quota regionale del fondo per il servizio dei consultori di assistenza alla famiglia ed alla maternità", già iscritto per memoria, è assegnata la dotazione di L. 1.551 milioni;
2) al Titolo III, categoria I, è istituito il capitolo 311125 con la denominazione "Quota regionale del fondo per l'esercizio delle funzioni di protezione della maternità e della infanzia (art. 10 della legge 23 dicembre 1975, n. 698)", ed al medesimo è assegnata la dotazione di L. 1.500 milioni;
B) Stato di previsione della spesa:
1) la dotazione del capitolo 183102 "Fondo globale per il finanziamento delle spese correnti derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali" è ridotta dell'importo di L. 500 milioni;
2) la denominazione del capitolo 152320, già iscritto per memoria, è modificata in "Contributi per il finanziamento dei servizi di assistenza alla famiglia ed alla maternità" ed al medesimo è assegnata la dotazione di L. 3.501 milioni;
3) al titolo I, sezione V, rubrica 1ªè istituito il capitolo 152321, cat. 2ª, con la denominazione "Oneri derivanti da prestazioni sanitarie, di ricovero e farmaceutiche a favore di soggetti aventi diritto al servizio di assistenza alla famiglia ed alla maternità" e con la dotazione di L. 50 milioni.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia