LEGGE REGIONALE 31 dicembre 1976 , N. 54

Norme sul divieto di compensi accessori agli impiegati regionali

(BURL n. 52, 2º suppl. del 31 Dicembre 1976 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1976-12-31;54

Art. 4.(2)
1. Al finanziamento delle attività assistenziali a favore del personale regionale si provvede con i fondi stanziati annualmente su apposito capitolo iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio della Giunta regionale e del Consiglio regionale in misura non superiore al 2 per cento del rispettivo ammontare degli oneri per il trattamento economico, previdenziale ed assistenziale del proprio personale.
2. La Giunta regionale e l’Ufficio di presidenza del Consiglio determinano i criteri per la gestione dei rispettivi fondi di cui al presente articolo sentite le organizzazioni sindacali più rappresentative.
NOTE:
2. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 20 dicembre 2002, n. 32. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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