LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 2
1. Le Province, i Comuni e le Comunità montane partecipano, a norma dell’art. 4 dello Statuto e dell’art. 11 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, alla elaborazione dei programmi della Regione.
2. L’attuazione di tali programmi spetta ai Comuni, alle Comunità montane, alle Province o a consorzi degli stessi enti, per quanto attiene gli interventi rientranti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalle leggi dello Stato e delle competenze ad essi delegate dalle leggi della Regione; spetta ai soggetti individuati dalla Regione nell’ambito di ciascun programma per quanto attiene gli altri interventi.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia