LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 8
2. I piani e i progetti di intervento sono approvati dal consiglio regionale che ne verifica la conformità al programma regionale di sviluppo, il reciproco coordinamento e la rispondenza, per quanto si riferisce alle risorse regionali necessarie alla loro attuazione, con le previsioni del bilancio pluriennale.(23)
3. Contestualmente il consiglio regionale approva altresì i provvedimenti legislativi necessari per l’attuazione dei piani e dei progetti.(24)
4. L’approvazione del piano o del progetto comporta autorizzazione a dar corso alle procedure e agli adempimenti necessari per la loro attuazione.(25)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia