LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 9 bis
Documento strategico annuale(28)(29)(30)
1. Entro il 30 settembre di ogni anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il documento strategico annuale.(31)
2. La Giunta regionale invia contestualmente il documento di cui al comma 1 al Consiglio delle autonomie locali che esprime il proprio parere nel termine di cui all'articolo 11, comma 4, della legge regionale 23 ottobre 2009, n. 22 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali della Lombardia, ai sensi dell'art. 54 dello Statuto d'autonomia) e comunque entro e non oltre il 15 ottobre. (32)
3. Il documento costituisce l'aggiornamento del programma regionale di sviluppo, contiene le linee programmatiche dell'azione di governo regionale per il periodo compreso nel bilancio pluriennale, necessarie per il conseguimento degli obiettivi di sviluppo contenuti nel programma regionale di sviluppo, e prevede in particolare: (33)
a) gli indirizzi delle leggi collegate;
b) gli indirizzi fondamentali della programmazione negoziata;
c) gli indirizzi a enti e aziende dipendenti, fondazioni e società partecipate.
c bis) indirizzi fondamentali per lo sviluppo del territorio montano.(34)
3 bis. Nelle more dell'attuazione del disposto dell'articolo 119 della Costituzione, gli indirizzi economico-finanziari collegati alla manovra finanziaria regionale sono contenuti nella relazione di accompagnamento del progetto della legge finanziaria. (35)
3 ter. Lo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo è verificato annualmente in sede di approvazione della relazione annuale sull’avanzamento del programma regionale di sviluppo.(36)
4. Il Consiglio regionale delibera sul documento strategico annuale, entro il 31 dicembre di ciascun anno, mediante l’approvazione di una risoluzione ai sensi del proprio regolamento interno.(37)
5. Il documento strategico annuale e la risoluzione approvata sono pubblicati sul bollettino ufficiale della Regione Lombardia.(38)
6. La mancata deliberazione della risoluzione sul documento strategico annuale non preclude l'approvazione delle leggi di bilancio, della legge finanziaria e delle leggi collegate con rilievo finanziario.(39)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
29. La rubrica è stata sostituita dall'art. 7, comma 7, lett. d) della l.r. 25 agosto 2010, n. 13. Torna al richiamo nota
30. Vedi art. 7, comma 1 della l.r. 8 luglio 2014, 19. A decorrere dal 1° gennaio 2014, in coerenza con quanto disposto dall’articolo 9, comma 2, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 (Disposizioni urgenti in materia di IMU, di altra fiscalità immobiliare, di sostegno alle politiche abitative e di finanza locale, nonché di cassa integrazione guadagni e di trattamenti pensionistici) convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, ogni riferimento contenuto in atti normativi o amministrativi regionali al documento strategico annuale di cui alla legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione) si intende fatto, in quanto compatibile, al documento di economia e finanza regionale. Torna al richiamo nota
33. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. a) della l.r. 18 maggio 2007, n. 9. Torna al richiamo nota
34. La lettera è stata aggiunta dall'art. 11, comma 2 della l.r. 15 ottobre 2007, n. 25. Torna al richiamo nota
37. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 1 della l.r. 28 ottobre 2003, n. 19 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 7, lett. g) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13. Torna al richiamo nota
38. Il comma è stato modificato dall'art. 7, comma 7, lett. h) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13. Torna al richiamo nota
39. Il comma è stato sostituito dall'art. 7, comma 7, lett. i) della l.r. 5 agosto 2010, n. 13. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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