LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 22
Leggi che disciplinano spese continuative o ricorrenti
1. Le leggi regionali che prevedono spese operative di carattere continuativo o ricorrente indicano soltanto gli interventi da effettuare e le procedure da seguire, rinviando espressamente alle leggi di bilancio la determinazione della entità della relativa spesa e della copertura finanziaria.
2. La regione può dar corso, sulla base delle leggi di cui al primo comma e tenendo conto delle previsioni del bilancio pluriennale, alle procedure ed agli adempimenti previsti dalle leggi stesse, anche prima che sia determinata l’entità delle spese da eseguire, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l’obbligo di assumere impegni a norma del successivo art. 59.
3. In particolare potrà provvedersi, a norma del comma precedente, alla predisposizione di programmi operativi, all’istruttoria di domande, alla acquisizione di pareri, alla determinazione di criteri per la ripartizione territoriale e settoriale della spesa.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi