LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 27
Disciplina delle procedure di spesa
1. Le leggi regionali di spesa indicano i termini entro i quali si deve provvedere a ciascun adempimento necessario per l’erogazione della spesa, in modo da rendere possibile la previsione dei tempi massimi di completamento della procedura di spesa e di ogni fase della stessa, con riguardo alla assunzione degli impegni ed alla scadenza delle relative obbligazioni.
2. In particolare esse individuano espressamente gli atti amministrativi cui consegue l’assunzione degli impegni di spesa a norma del successivo art. 59.
3. I termini per l'avvio, l'avanzamento e la realizzazione dell'intervento sono stabiliti dai singoli atti di concessione del beneficio finanziario, comunque denominato, a pena di decadenza di diritto dal beneficio stesso in caso di mancato rispetto dei termini stabiliti. Entro gli stessi termini il beneficiario può, per fatti estranei alla sua volontà che siano sopravvenuti a ritardare l’inizio o l’esecuzione dell’intervento, presentare istanza di proroga sulla quale decide il soggetto competente di cui al comma 4 entro trenta giorni dal suo ricevimento. L’istanza sospende i termini di decadenza dal beneficio di cui al primo periodo. La proroga può essere concessa per un periodo non superiore complessivamente a trecentosessantacinque giorni. Per la concessione di eventuali ulteriori proroghe il soggetto competente di cui al comma 4 può richiedere, sulla base di motivate ragioni tecnico-economiche di particolare complessità, il parere del Nucleo di Valutazione di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l’attuazione della Programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007), e in tal caso il termine per concedere la proroga è di novanta giorni dalla presentazione dell’istanza. La pronuncia di decadenza è comunicata al beneficiario e, fatta salva ogni altra responsabilità, comporta l’obbligo di restituzione delle somme erogate corrispondenti agli interventi o alle parti di interventi non ancora realizzati.(57)
4. Gli atti relativi alla proroga, alla pronuncia di decadenza, al recupero delle somme e al conseguente accertamento delle economie di spesa sono adottati dal dirigente competente della direzione incaricata ovvero, in caso di attribuzione della funzione o di esternalizzazione dell'attività a enti, aziende, società regionali ovvero ad autonomie funzionali, dal funzionario competente secondo i rispettivi ordinamenti. Alle somme restituite è applicato il tasso di interesse legale, calcolato sugli importi non utilizzati a partire dalla data dell'erogazione e secondo le modalità di carattere generale stabilite con provvedimento della Giunta regionale.(58)
7. Allorché le Leggi Regionali di spesa prevadano la possibilità di assegnare ad altri beneficiari i contributi revocati o per i quali si sia verificata decadenza, tale assegnazione deve avvenire entro i termini massimi previsti per l’assunzione degli impegni sullo stanziamento interessato; eventuali revoche o decadenze che intervengano oltre tali termini danno luogo ad economie di spesa.(60)
8. Le singole Leggi che disciplinano gli interventi nelle materie di competenza regionale non possono modificare, o disporre in modo diverso, il regime contabile delle spese regionali stabilito dalla presente Legge. Sono abrogate le disposizioni in contrasto con i commi 3 e 4.(61)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
57. Il comma è stato sostituito dall'art. 12, comma 1 della l.r. 25 novembre 1986, n. 55 e successivamente dall'art. 7, comma 20, lett. a) della l.r. 31 luglio 2007, n. 18. Vedi anche art. 7, comma 21 della l.r. 31 luglio 2007, n. 18. Il comma è stato ulteriormente sostituito dall'art. 8, comma 1, lett. a) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12. Vedi anche art. 8, comma 2 della l.r. 10 agosto 2018, n.12.
58. Il comma è stato sostituito dall'art. 12, comma 2 della l.r. 25 novembre 1986, n. 55 e successivamente dall'art. 7, comma 20, lett. a) della l.r. 31 luglio 2007, n. 18. Vedi anche art. 7, comma 21 della l.r. 31 luglio 2007, n. 18.
59. Il comma è stato abrogato dall'art. 7, comma 20, lett. b) della l.r. 31 luglio 2007, n. 18. Vedi anche art. 7, comma 21 della l.r. 31 luglio 2007, n. 18.
61. Il comma è stato aggiunto dall'art. 12, comma 4 della l.r. 25 novembre 1986, n. 55 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 20, lett. c) della l.r. 31 luglio 2007, n. 18.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia