LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 28 quater
1. I contributi a fondo perduto per spese correnti possono avere carattere continuativo o ricorrente, ai sensi dell’art. 22, quanto siano assegnati a fronte dell’erogazione di servizi da parte dei soggetti beneficiari.
2. In tal caso l’ammontare del contributo è determinato dalla giunta regionale, fermi gli ulteriori criteri e specificazioni eventualmente stabiliti dalla legge, in relazione alla quantità di servizi offerti per tipologia di prestazione e alle entrate dirette dei beneficiari derivanti dai servizi medesimi.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia