LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 32
Stanziamenti di competenza
1. Le entrate di competenza sono iscritte nel bilancio nella misura in cui se ne prevede l’accertamento nel corso dell’esercizio, in base alla legislazione statale e regionale in vigore, a norma del successivo art. 54.
2. Gli stanziamenti di spesa di competenza sono iscritti nella misura indispensabile per lo svolgimento delle attività e degli interventi che, in base alle leggi vigenti ed ai tempi di attuazione dei progetti e dei programmi, si prevede daranno luogo nel corso dell'esercizio a impegni di spesa ai sensi dell'articolo 59, sulla base anche delle istruttorie già definite ai sensi degli articoli 22 e 23. Resta esclusa ogni quantificazione basata sul criterio della spesa storica incrementale.(88)
3. Devono in ogni caso essere stanziate le somme corrispondenti alle obbligazioni già assunte, ai sensi del secondo e terzo comma dell’art. 59, che vengono a scadenza nell’esercizio cui il bilancio si riferisce.
4. Nel caso di contributi in annualità sono iscritte in distinti capitoli le somme corrispondenti ai singoli limiti di impegno autorizzati a carico del bilancio di ciascun esercizio.(89)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
89. Il comma è stato abrogato dall'art. 2, comma 1 della l.r. 6 giugno 1980, n. 74 e successivamente ricostituito dall'art. 14, comma 1 della l.r. 25 novembre 1986, n. 55.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia