LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 35
1. Nel bilancio annuale le entrate sono distinte nei seguenti titoli:
a) Titolo I: entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione;
b) Titolo II: entrate derivanti da contributi e trasferimenti di parte corrente dell'Unione Europea, dello Stato e di altri soggetti;
d) Titolo IV: entrate derivanti da alienazioni, da trasformazione di capitale, da riscossione di crediti e da trasferimenti in conto capitale;
2. Le entrate di cui al comma 1, con l'esclusione delle entrate per contabilità speciali, sono suddivise in categorie secondo la natura dei cespiti e ripartite in unità previsionali di base ai fini dell'approvazione del bilancio da parte del Consiglio regionale.
3. Le unità previsionali di base costituiscono le unità fondamentali di classificazione delle entrate.
4. Per ciascuna unità previsionale di base di entrata devono essere indicate, oltre agli elementi di cui all'articolo 31, comma 3, la numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia