LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 36
1. Le spese sono suddivise per aree di intervento e successivamente per funzioni-obiettivo corrispondenti alle politiche regionali, a norma dell'articolo 18 secondo lo schema adottato per il quadro di previsione della spesa nel bilancio pluriennale.
2. Le unità previsionali di base costituiscono l'unità fondamentale di classificazione delle spese, e sono articolate in uno o più capitoli del documento tecnico di cui all'articolo 31, comma 6. I capitoli costituiscono l'unità fondamentale di classificazione del documento tecnico.
3. Non possono essere incluse nella medesima unità previsionale di base spese correnti, spese di investimento e spese che attengono a rimborso di mutui e altre forme di indebitamento.
4. Per ciascuna unità previsionale di base di spesa devono essere indicate, oltre agli elementi di cui all'articolo 31, comma 3, la numerazione progressiva anche discontinua e la denominazione.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia