LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 51
1. Ogni legge regionale che preveda la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della regione a favore di Enti ed altri soggetti, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio.
2. Nel bilancio annuale della regione è iscritto un apposito capitolo di spesa la cui dotazione deve essere commisurata al totale dei crediti ed alla tipologia di soggetti garantiti dalla regione, e comunque non inferiore, in percentuale, alla media delle somme erogate annualmente dalla regione nell'ultimo triennio rispetto al totale dei crediti garantiti.
3. In caso di necessità le maggiori esigenze sono fronteggiate con prelevamenti dal fondo di riserva per le spese obbligatorie.
4. Nel bilancio annuale è iscritto apposito capitolo di entrata per l'imputazione dei recuperi delle somme che la regione è stata chiamata ad erogare a fronte delle garanzie concesse.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
119. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 28 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di contabilita' previsto dall’art. 2 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Il regolamento regionale richiamato è il r.r. 2 aprile 2001, n. 1“Regolamento di contabilita' della Giunta regionale” pubblicato sul BURL 6 aprile 2001, n. 14, 1º suppl. ord. Vedi art. 3, comma 1 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia