LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 53
Entrate della regione
1. Le entrate sono costituite dalle imposte, tasse, proventi, assegnazioni, contributi, corrispettivi e da ogni altra somma che la regione ha il diritto di riscuotere in virtù di leggi statali e regionali, per contratto ed a qualsiasi altro titolo.
2. Tutte le entrate devono essere iscritte nel bilancio annuale di previsione nel loro importo integrale; rimane comunque impregiudicato il diritto e l’obbligo di riscuotere le entrate non previste nel bilancio ovvero previste in misura minore di quella accertata.
3. Le entrate della regione si realizzano attraverso le fasi di accertamento, riscossione e versamento. Per talune entrate le fasi possono essere effettuate col medesimo atto.
4. Oltre che dalle disposizioni del presente titolo, la gestione delle entrate è disciplinata dal regolamento di contabilita'.(122)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
122. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 29 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di contabilita' previsto dall’art. 2 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Il regolamento regionale richiamato è il r.r. 2 aprile 2001, n. 1“Regolamento di contabilita' della Giunta regionale” pubblicato sul BURL 6 aprile 2001, n. 14, 1º suppl. ord. Vedi art. 3, comma 1 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia