LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 59
01. La Regione può effettuare spese solo se sussiste l'impegno contabile registrato sul competente capitolo del bilancio di previsione.(140)
1. Formano impegno, entro i limiti degli stanziamenti di competenza dell'esercizio, ad eccezione dei servizi per conto terzi e delle partite di giro, le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto o ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempre che la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell'esercizio.(141)
1 bis. Nel caso di spese riguardanti trasferimenti e contributi ad altre amministrazioni pubbliche, somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, il responsabile del procedimento di spesa comunica al destinatario le informazioni relative all'impegno.(142)
1 ter. La comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa copertura finanziaria, riguardante le somministrazioni, le forniture, gli appalti e le prestazioni professionali, è effettuata contestualmente all'ordinazione della prestazione. La relativa fattura o documento equivalente deve contenere gli estremi della comunicazione di cui al presente comma. Il fornitore, in mancanza della comunicazione, può non eseguire la prestazione finché i dati non gli vengano comunicati.(142)
1 quater. Per le spese economali l'ordinazione della prestazione al fornitore contiene i riferimenti all’articolo specifico del regolamento di contabilita' regionale, alla missione e al programma di bilancio, al relativo capitolo di spesa e all'impegno.(142)
2. Con l'approvazione del bilancio e successive variazioni, e senza la necessità di ulteriori atti, è costituito impegno sui relativi stanziamenti per le spese dovute:
a) per il trattamento economico tabellare già attribuito al personale dipendente e per i relativi oneri accessori;
b) per le rate di ammortamento dei mutui e dei debiti conseguenti ad altre operazioni di indebitamento, interessi di preammortamento ed ulteriori oneri accessori;
b ter) per contratti di somministrazione riguardanti prestazioni continuative, nei casi in cui l'importo dell'obbligazione sia definito contrattualmente.(144)
3. Su esplicita autorizzazione legislativa possono essere assunte obbligazioni sugli esercizi futuri nei limiti indicati dalle leggi che le autorizzano.
4. Per le spese correnti, quando ciò sia indispensabile per assicurare la continuità e la tempestività dei servizi della regione, possono essere assunte obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi, nei limiti delle previsioni del bilancio pluriennale.
5. Al fine di conseguire un efficiente e completo utilizzo delle risorse regionali e di quelle assegnate alla Regione, la Giunta regionale può autorizzare l'assunzione di obbligazioni anche a carico degli esercizi successivi in conformità con l'importo e secondo la distribuzione temporale delle risorse disposte:
6. Nei casi di cui ai commi 3 e 4 formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio annuale gli importi corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadenza nel corso dell'esercizio medesimo.(145)
7. Nel caso di cui al comma 5, l'impegno è assunto nei limiti dell'intera somma di cui alle lettere a) e b) ed i relativi pagamenti devono comunque essere contenuti nei limiti delle autorizzazioni annuali di bilancio.
8. I programmi annuali e pluriennali di spesa, nonché ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta, o altro atto da cui possano conseguire obbligazioni a carico dell'Ente o diminuzioni di entrata, sono sottoposti all'esame di regolarità finanziaria con riferimento alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa, o nelle previsioni di entrata, ed in relazione allo stato di realizzazione delle entrate con particolare riferimento agli accertamenti delle entrate con destinazione vincolata secondo quanto previsto dalle relative disposizioni.
8 bis. Nel corso dell'esercizio finanziario devono essere prenotati gli impegni relativi alle procedure in fase di indizione per le forniture di beni e servizi. Qualora, entro il termine dell'esercizio, la Regione non abbia assunto l'obbligazione di spesa verso i terzi, gli impegni prenotati decadono e costituiscono economia della previsione di bilancio alla quale erano riferiti, concorrendo alla determinazione del risultato di amministrazione. Nel caso in cui i tempi di espletamento delle gare indette dovessero dilatarsi oltre le previsioni iniziali sono consentite prenotazioni di impegno e assunzioni di impegno anche oltre il triennio.(146)
8 ter. Al fine di evitare ritardi nei pagamenti e la formazione di debiti pregressi, il responsabile della spesa che adotta provvedimenti che comportano impegni di spesa deve accertare preventivamente che il programma dei conseguenti pagamenti sia compatibile con i relativi stanziamenti di cassa e con le regole del patto di stabilità interno.(147)
8 quater. Gli impegni di spesa imputati in ciascun esercizio del bilancio di previsione sono considerati esigibili ai sensi del principio applicato alla contabilità finanziaria, di cui all’allegato 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), salvo che al termine dell’esercizio finanziario siano intervenute cause di forza maggiore non prevedibili alla nascita dell’obbligazione passiva. In sede di riaccertamento è data adeguata evidenza alle intervenute cause di forza maggiore.(147)
8 quinquies. La Regione attua la procedura per il riconoscimento di legittimità dei debiti fuori bilancio nei casi e con le modalità previste dall’articolo 73 del d.lgs. 118/2011; l'impegno costituisce la prima fase del procedimento di spesa ed è successivo al perfezionamento dell'obbligazione giuridica; gli impegni relativi a spese per acquisizione di beni e servizi devono essere pertanto assunti preventivamente alla fornitura dei beni o alla prestazione dei servizi nell'esercizio finanziario in cui l'obbligazione giuridica si perfeziona e imputati agli esercizi finanziari in cui la spesa diviene esigibile; in caso contrario si attiva la procedura di cui all'articolo 73 del d.lgs. 118/2011.(148)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
146. Il comma è stato aggiunto dall'art. 2, comma 1, lett. g) della l.r. 29 dicembre 2015, n. 42 e successivamente sostituito dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 26 maggio 2017, n. 15. Il comma è stato ulteriormente modificato dall'art. 8, comma 1, lett. e) della l.r. 10 agosto 2018, n. 12.
148. Il comma è stato aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. c) della l.r. 28 dicembre 2018, n. 23e successivamente modificato dall'art. 4, comma 1, lett. d) della l.r. 6 giugno 2019, n. 9.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia