LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 60 bis
1. Al fine di effettuare la contabilità analitica, gli atti di impegno relativi all'acquisizione di beni e servizi utilizzati direttamente dalla Regione devono indicare il centro di costo a cui sono imputati e il periodo al quale il costo è riferito.(152)
2. Il precedente primo comma non si applica agli impegni relativi ai fattori di produzione per i quali le modalità di contabilizzazione analitica sono stabilite da apposita delibera della Giunta regionale.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
152. Il comma è stato sostituito dall'art. 1, comma 36 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27 a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di contabilita' previsto dall’art. 2 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Il regolamento regionale richiamato è il r.r. 2 aprile 2001, n. 1“Regolamento di contabilita' della Giunta regionale” pubblicato sul BURL 6 aprile 2001, n. 14, 1º suppl. ord. Vedi art. 3, comma 1 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia