LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 70
1. Costituiscono residui passivi propri le somme impegnate e non pagate entro il termine dell'esercizio.
3. Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di competenza e non impegnate entro il termine dell'esercizio costituiscono economie di spesa, ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
3 bis. Nel bilancio annuale sono iscritti fra le spese obbligatorie, per il finanziamento dei residui precedentemente dichiarati perenti, appositi fondi riferiti a spese finanziate con risorse regionali o con assegnazioni statali con vincolo di destinazione specifica e distinti in parte corrente e conto capitale.(160)
3 ter. Qualora l'impegno assunto ai sensi dell'articolo 59, relativo a spese finanziate con risorse proprie, non abbia dato luogo al pagamento entro tre anni per le spese di parte corrente e sei anni per le spese in conto capitale, la Giunta regionale provvede, con proprio atto, al disimpegno automatico delle risorse. Il termine di disimpegno, stabilito nell'atto dell'assunzione dell'impegno, è sospeso nei casi di intervenuta procedura giudiziaria e di ricorso amministrativo con effetti sospensivi.(160)
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia