LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 75
Conto del bilancio(170)
1. Il conto del bilancio espone le risultanze della gestione delle entrate e delle spese secondo la stessa struttura del bilancio di previsione. Esso è costruito, ai fini della valutazione delle politiche regionali, sulla base della classificazione per funzioni - obiettivo e per unità previsionali di base, in modo da consentire la valutazione economica e finanziaria delle risultanze di entrata e di spesa in relazione agli obiettivi stabiliti, agli indicatori di efficacia e di efficienza.
2. Il conto del bilancio espone fra le entrate il fondo di cassa dell'esercizio precedente, nonché per ogni unità previsionale di base di entrata:
- l'ammontare dei residui attivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
- le previsioni finali di competenza;
- le previsioni finali di cassa;
- l'ammontare delle entrate riscosse in conto residui;
- l'ammontare delle entrate riscosse in conto competenza;
- l'ammontare complessivo delle entrate riscosse nell'esercizio;
- l'ammontare delle entrate accertate nell'esercizio;
- l'eccedenza di entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
- le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse rispetto alle previsioni di cassa;
- l'ammontare dei residui attivi, accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio, nonché dei residui attivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
- l'ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati, e da riportare al nuovo esercizio;
- l'ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell'esercizio;
- l'ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell'esercizio.
3. Il conto del bilancio espone per ogni unità previsionale di base di spesa:
- l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio cui il conto si riferisce;
- le previsioni finali di competenza;
- le previsioni finali di cassa;
- l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
- l'ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
- l'ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell'esercizio;
- l'ammontare degli impegni assunti nell'esercizio;
- le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti di competenza;
- le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
- l'ammontare dei residui passivi accertati all'inizio dell'esercizio ed eliminati nel corso dell'esercizio medesimo, nonché dei residui passivi riprodotti nel corso dell'esercizio;
- l'ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dell'esercizio, in base alle cancellazioni e alle reiscrizioni effettuate, e da riportare al nuovo esercizio;
- l'ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell'esercizio;
- l'ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell'esercizio.
4. La Giunta regionale predispone un documento tecnico che accompagna e specifica il conto del bilancio contenente la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli determinati in relazione al rispettivo oggetto per l'entrata e secondo l'oggetto e il contenuto economico e funzionale per la spesa.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
170. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 47 della l.r. 24 novembre 2000, n. 27. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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