LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 77 bis
1. La Giunta regionale, entro il 30 giugno di ogni anno, approva e trasmette al Consiglio regionale una relazione sull’avanzamento del programma regionale di sviluppo, anche al fine di fornire elementi conoscitivi utili all’approvazione della risoluzione consiliare sul Documento di economia e finanza regionale (DEFR).
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
175. L'articolo è stato aggiunto dall'art. 38, comma 1 della l.r. 25 novembre 1986, n. 55 e successivamente sostituito dall'art. 3, comma 1, lett. d) della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36. L'articolo è stato ulteriormente sostituito dall'art. 2, comma 1 della l.r. 13 dicembre 2022, n. 28.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia