LEGGE REGIONALE
31 marzo 1978
, N. 34
Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)
(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34
Art. 79
1. I rendiconti degli enti dipendenti, di cui all'allegato A1, sezione I della l.r. 30/2006, sono trasmessi alla giunta regionale, prima della presentazione al consiglio regionale del rendiconto della regione, al fine dell'approvazione del documento di cui al comma 2.(178)
2. La giunta regionale trasmette al consiglio regionale un documento che illustra in modo aggregato i dati contabili a consuntivo degli enti del sistema regionale.
3. I rendiconti degli enti di cui al comma 1 sono redatti sulla base delle disposizioni di cui al titolo VIII della presente legge.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37.
182. L'articolo è stato sostituito dall'art. 1, comma 1, lett. d) della l.r. 23 dicembre 2008, n. 33.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia