LEGGE REGIONALE 31 marzo 1978 , N. 34

Norme sulle procedure della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della regione(1)

(BURL n. 13, 2º suppl. ord. del 03 Aprile 1978 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1978-03-31;34

Art. 85 sexies
Estensione del servizio di tesoreria(196)
1. Il tesoriere è tenuto ad eseguire, a richiesta, per conto e nell'interesse della Regione, oltre all'ordinario servizio di cassa, ogni altro servizio bancario, anche con l'estero, alle migliori condizioni di mercato.
2. Il tesoriere è tenuto ad assumere, anche nel corso della gestione, a richiesta della Regione e senz'altra formalità, il servizio di tesoreria delle aziende, organi separati e gestioni speciali dipendenti o amministrati dalla Regione stessa, alle stesse condizioni e norme previste dalla convenzione in vigore, in quanto compatibili.
3. In particolare, il tesoriere provvede, a richiesta dell'ente, all'apertura di distinti conti fruttiferi per le aziende, organi separati e gestioni speciali di cui al comma 2.
NOTE:
1. L'art. 1, comma 2, della l.r. 30 dicembre 2014, n. 36 prevede che a decorrere dal 1° gennaio 2015 cessano di avere efficacia le disposizioni legislative regionali incompatibili con il d.lgs. 118/2011. La medesima disposizione è contenuta anche nell'art. 1, comma 7 della l.r. 30 dicembre 2014, n. 37. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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