LEGGE REGIONALE 4 giugno 1979 , N. 29

Norme per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 08 Giugno 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-06-04;29

Art. 1.
1. La regione Lombardia, in coordinamento con gli enti locali, cura la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali, al fine di disporre di elementi conoscitivi necessari alle scelte di programmazione generale e settoriale e di pianificazione del territorio, nel rispetto delle attribuzioni degli organismi cartografici dello Stato di cui alla legge 2 febbraio 1960, n. 68 con l’osservanza delle norme di cui al R.D. 22 luglio 1939, n. 1732.
1 bis. La Regione cura direttamente o per il tramite di soggetti esterni la diffusione delle informazioni a soggetti pubblici e privati, prevedendo anche forme di rimborso a parziale contributo delle spese sostenute, e con apposito provvedimento individua i relativi criteri e modalità. Gli oneri dovuti dagli utenti del servizio sono a titolo di parziale rimborso e finalizzati alla produzione e per l’aggiornamento delle informazioni territoriali e dei relativi programmi informatici.(1)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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