LEGGE REGIONALE 4 giugno 1979 , N. 29

Norme per la realizzazione di un sistema di informazioni territoriali e della cartografia regionale

(BURL n. 23, 1º suppl. ord. del 08 Giugno 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-06-04;29

Art. 2.(2)
1. Il sistema di informazioni territoriali di cui al precedente art. 1 viene realizzato dalla regione, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, per quanto riguarda:
a) la formazione, conservazione e aggiornamento della carta tecnica in scala 1:10.000;
b) la formazione, conservazione ed aggiornamento di un insieme organico di carte tematiche;
c) la predisposizione di un sistema informatico finalizzato alla elaborazione, gestione e aggiornamento delle informazioni riguardanti il territorio della regione.
2. Le forme di collaborazione con le amministrazioni locali sono determinate mediante la stipulazione di apposite convenzioni.
NOTE:
2. L'articolo è stato sostituito dall'articolo unico, comma 1 della l.r. 6 giugno 1980, n. 72. Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
chiudi