1. Il sistema di informazioni territoriali di cui al precedente art. 1 viene realizzato dalla regione, anche in collaborazione con gli enti locali interessati, per quanto riguarda:
a) la formazione, conservazione e aggiornamento della carta tecnica in scala 1:10.000;
b) la formazione, conservazione ed aggiornamento di un insieme organico di carte tematiche;
c) la predisposizione di un sistema informatico finalizzato alla elaborazione, gestione e aggiornamento delle informazioni riguardanti il territorio della regione.
2. Le forme di collaborazione con le amministrazioni locali sono determinate mediante la stipulazione di apposite convenzioni.