LEGGE REGIONALE 29 novembre 1979 , N. 65

Piano di interventi urgenti nel settore del disinquinamento

(BURL n. 48, 1º suppl. ord. del 04 Dicembre 1979 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1979-11-29;65

Art. 18.
1. Per la concessione dei contributi in capitale di cui all’articolo 2, primo e secondo comma della presente legge, è autorizzata per il triennio 1979, n. 1981, la spesa complessiva di L. 30.000 milioni, di cui lire 15.000 milioni per l’esercizio 1979.
2. Le successive quote annuali della spesa saranno determinate con la legge di approvazione del bilancio ai sensi dell’art. 25, quarto comma, della legge regionale 31 marzo 1978 n. 34.
3. Per la concessione dei contributi in annualità di cui al precedente articolo 2, primo comma, è autorizzato per il triennio 1979-1981 il limite di impegno di L. 8.000 milioni; è determinata in lire 2.000 milioni la quota annuale per il 1979, del predetto limite di impegno.
4. Le successive quote annuali dei limiti di impegno per i singoli esercizi futuri saranno determinati con la legge di approvazione dei relativi bilanci di previsione ai sensi dell’art. 24, secondo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.
5. L’onere relativo alle spese autorizzate ai precedenti primo e terzo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1979-1981, parte seconda "Spese per i programmi di sviluppo", progetto 4.5.5.1 "Promozione e realizzazione di opere di collettamento e di depurazione delle acque", tabelle relativa a "Previsione di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi".
6. La giunta regionale è autorizzata ad assumere, in attuazione del piano di cui al precedente articolo 1, obbligazioni a carico di esercizi futuri nei limiti delle autorizzazioni di spesa per il triennio 1979-1981 di cui al presente articolo, ai sensi dell’art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34, sempreché l’inizio delle opere sia previsto entro il termine dell’esercizio di cui è assunta l’obbligazione.
7. All’onere di lire 15.000 milioni a carico del bilancio per l’esercizio 1979, derivante dalla autorizzazione di spesa di cui al precedente primo comma, si fa fronte mediante contrazione di mutui passivi, ai sensi del quarto comma dell’articolo 44 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.
8. In conseguenza della determinazione di cui al precedente comma, il disavanzo dell’esercizio relativo al 1979 è incrementato di L. 15.000 milioni.
9. Per la contrazione di nuovi mutui passivi si applica quanto disposto dall’art. 6 della legge regionale 24 aprile 1979, n. 26.
10. L’onere derivante dall’ammortamento dei mutui autorizzati, valutati in lire annue 155 milioni per ogni 1.000 milioni di prestito contratto, è da determinarsi nell’esatto ammontare sulla scorta dei mutui che verranno contratti a norma dell’articolo 6 secondo comma, della legge regionale 24 aprile 1979, n. 26, e farà carico ai fondi iscritti nello stato di previsione della spesa per l’esercizio 1979 e seguenti ai capitoli 1.5.1.3.2.541 "Interessi passivi sui mutui e prestiti a lunga scadenza" e 1.5.1.3.2.668 "Quote capitali di ammortamento di mutui".
11. All’onere di lire 2.000 milioni a carico del bilancio per l’esercizio 1979 derivante dall’autorizzazione di spesa di cui al precedente terzo comma si fa fronte mediante utilizzo di pari quota del "Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento in attuazione di programmi di sviluppo" iscritto al capitolo 2.5.2.1.2.669 dello stato della spesa nel bilancio per l’esercizio finanziario 1979.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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