LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 4.
Istanze.
1. Alla domanda, da indirizzarsi alla giunta regionale, deve essere allegato un programma di massima dei lavori contenente:
1) l’indicazione delle sorgenti da captare o delle perforazioni da eseguire;
2) la superficie che sarà presumibilmente interessata dallo studio di cui alla lettera c) del precedente articolo 3) e le persone e gli istituti che saranno incaricati di detto studio, nonché la delimitazione dell’area di protezione idrogeologica. Lo studio suddetto deve essere redatto da un tecnico specifico della materia;
3) le previsioni generali di spesa ed i relativi mezzi di finanziamento.
2. Prima dell’inizio dei lavori, e comunque non oltre sei mesi dal rilascio del permesso, deve essere presentato il progetto di dettaglio delle opere di captazione delle sorgenti o il programma definitivo di perforazione per la ricerca delle falde acquifere non affioranti.
3. Qualora il permesso di ricerca sia richiesto da una società all’istanza devono essere allegati: copie autentiche dell’atto costitutivo e dello statuto, nonché un certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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