LEGGE REGIONALE
29 aprile 1980
, N. 44
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 5.
Efficacia ed ambito.
1. Il permesso di ricerca per acque minerali e termali è rilasciato, di massima, per un’area non eccedente i trecento ettari e non può avere una validità superiore a tre anni.
2. Il permesso può essere prorogato per un biennio qualora il titolare abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal provvedimento con il quale gli è stato rilasciato il permesso medesimo.
3. La domanda di proroga deve essere presentata alla giunta regionale almeno sei mesi prima della scadenza e ad essa deve essere allegato il programma di dettaglio dell’ulteriore ricerca con i relativi preventivi di spesa.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia