LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 8.
Informazioni.
1. Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione scritta alla giunta regionale dell’avvenuta captazione di sorgenti o del rinvenimento di falde acquifere.
2. Un dipendente, designato dal dirigente della competente struttura regionale, assiste alle formalità connesse ai prelievi dei campioni di acqua, effettuati ai fini dell’accertamento delle caratteristiche fisiche, chimico-fisiche e microbiologiche.(6)
3. Fino all’emanazione del decreto di concessione rimangono fermi i diritti e gli obblighi stabiliti dalla presente legge, nonché dal dispositivo del provvedimento di attribuzione del permesso di ricerca.
NOTE:
6. Il comma è stato modificato dall'art. 4, comma 1 della l.r. 27 gennaio 1998, n. 1 (tabella D) e dall'art. 2, comma 23 della l.r. 14 gennaio 2000, n. 2 (tabella A). Torna al richiamo nota
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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