LEGGE REGIONALE 
   29 aprile 1980 
  ,  N. 44
  
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 9.
    Canone.
    
      
      
      1.  Il ricercatore deve corrispondere alle province un diritto di concessione proporzionale annuo di lire 1.000 per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell’area del permesso.(7)
  NOTE:
  
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale
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