LEGGE REGIONALE
29 aprile 1980
, N. 44
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 11.
Decadenza.
1. Il dirigente della competente struttura regionale pronuncia la decadenza dal permesso:(4)
1) quando non si è dato inizio ai lavori nei termini stabiliti e comunque entro sei mesi dal giorno in cui il permesso è stato rilasciato;
3) quando, malgrado diffida e decorsi dieci giorni dalla stessa, non è stato pagato il diritto proporzionale indicato al precedente articolo 9;
4) quando non sono state osservate le prescrizioni stabilite o si contravvenga alle disposizioni del precedente articolo 10;
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia