LEGGE REGIONALE 29 aprile 1980 , N. 44

Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali

(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )

urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44

Art. 18.
Accesso ai fondi.
1. I detentori dei fondi non possono opporsi alle operazioni occorrenti per la delimitazione della concessione, all’apposizione dei termini relativi e ai lavori di sfruttamento, salvo il diritto alle indennità spettanti per gli eventuali danni, secondo le norme di cui al precedente articolo 12.
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia
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