LEGGE REGIONALE 
   29 aprile 1980 
  ,  N. 44
  
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 21.
    Pertinenze ed impianti.
    
      
      
      1.  Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e contenimento delle acque minerali. 
    
      
      
      2.  Sono, altresì, pertinenze le opere di captazione, gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque termominerali, nonché le vasche, gli impianti, le opere e le attrezzature necessarie per la maturazione del fango, con esclusione delle attrezzature e degli impianti esclusivamente alberghieri e sanitari. 
  Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale
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