LEGGE REGIONALE 
   29 aprile 1980 
  ,  N. 44
  
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 26.
    Espropriazione.
    
      
      
      1.  L’espropriazione del diritto del concessionario può essere promossa soltanto dai creditori ipotecari. 
    
    
      
      
      3.  Il premio di aggiudicazione che sopravanza, dopo soddisfatti i creditori, spetta al concessionario. 
    
      
      
      4.  L’aggiudicatario subentra in tutti i diritti e obblighi stabiliti a favore e a carico del concessionario nell’atto di concessione e nella presente legge, purché abbia i requisiti stabiliti nel precedente articolo 14. 
  Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale
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