LEGGE REGIONALE
29 aprile 1980
, N. 44
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 35.
Custodia del bene.
1. Qualora successivamente alla scadenza del termine siano presentate una o più istanze per nuovo conferimento della concessione, il dirigente della struttura regionale competente può affidare, in via temporanea, la custodia del bene e delle relative pertinenze ad uno degli istanti che offra le opportune garanzie di idoneità tecnica ed economica, specificando le misure per la conservazione e determinando il compenso per la custodia stessa.(22)
NOTE:
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia