LEGGE REGIONALE 
   29 aprile 1980 
  ,  N. 44
  
Disciplina della ricerca, coltivazione e utilizzo delle acque minerali e termali
(BURL n. 18, 1º suppl. ord. del 30 Aprile 1980 )
urn:nir:regione.lombardia:legge:1980-04-29;44
Art. 36.
    Rinuncia.
    
      
      
      1.  Il concessionario che intenda rinunciare alla concessione deve farne dichiarazione alla giunta regionale, senza apporvi condizione alcuna. 
    
      
      
      2.  Dal giorno in cui è stata presentata la dichiarazione di rinuncia, il concessionario è costituito custode del bene oggetto della concessione e relative pertinenze con l’obbligo di astenersi da qualsiasi attività di sfruttamento, o dall’immutare lo stato del bene. 
    
      
      
      3.  Un funzionario dell’assessorato regionale competente per materia verifica lo stato del bene oggetto della concessione. 
    
      
      
      4. Il direttore generale competente prescrive i provvedimenti di conservazione che reputa necessari.(23)
    
    
      
      
      6. Sulla rinuncia provvede il dirigente della struttura regionale competente entro sei mesi dalla presentazione dell'istanza del concessionario.(24)
    
  NOTE:
  
  
Il presente testo non ha valore legale ed ufficiale, che è dato dalla sola pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Lombardia 
                    
 Legge Regionale
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